Art. 46-bis.
((   Revisione  dei  distacchi,  delle  aspettative  e  dei  permessi
                            sindacali ))
    ((  1.  Al  fine  di valorizzare le professionalita' interne alle
amministrazioni  e di pervenire a riduzioni di spesa, con decreto del
Ministro  per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare
entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, e' disposta una razionalizzazione e
progressiva riduzione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi
sindacali.  Le  somme  rivenienti  dalle riduzioni di spesa di cui al
presente   comma,   sono  versate  annualmente  dagli  enti  e  dalle
amministrazioni  dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo
dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato.  La disposizione di cui al
primo  ed  al secondo periodo non si applica agli enti territoriali e
agli  enti,  di  competenza  regionale  o  delle province autonome di
Trento  e  di  Bolzano,  del  Servizio  sanitario nazionale. Le somme
versate  ai sensi del secondo periodo sono riassegnate ad un apposito
fondo  di  parte  corrente.  Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione   e   l'innovazione,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno  e  dell'economia  e delle finanze, le risorse del fondo
sono  destinate  al  finanziamento  della  contrattazione integrativa
delle  amministrazioni  indicate  nell'articolo  67,  comma 5, ovvero
delle amministrazioni interessate dall'applicazione dell'articolo 67,
comma 2 )).