Art. 46.
1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono
essere eseguiti, sotto il controllo del coordinatore sanitario della
unita' sanitaria locale, da medici legalmente abilitati all'esercizio
professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso
il periodo di osservazione.
2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere
richiesta apposita autorizzazione al sindaco, che la rilascia previa
presentazione di:
a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con
l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e
dell'ora in cui la effettuera';
b) distinti certificati del medico curante e del medico
necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.