Art. 46. 
                        Bilancio consolidato 
  1. Le disposizioni del presente decreto si  applicano  al  bilancio
consolidato del terzo esercizio successivo a  quello  in  corso  alla
data di pubblicazione del  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
  2. Per i cinque esercizi successivi alla prima  applicazione  delle
disposizioni del presente decreto relative al bilancio consolidato, i
limiti  quantitativi  indicati  nel  comma  1   dell'art.   27   sono
raddoppiati. 
  3. Per i primi tre  esercizi  successivi  alla  prima  applicazione
delle  disposizioni  del  presente  decreto  relative   al   bilancio
consolidato, le societa' non  quotate  in  borsa  che  non  intendano
avvalersi della facolta'  accordata  dall'art.  2429,  comma  4,  del
codice civile come sostituito dall'art. 12 del presente decreto, sono
esonerate dall'osservare le disposizioni dettate dall'art. 41,  commi
5 e 6. 
  4. Nello stesso periodo, il bilancio consolidato con  la  relazione
sulla gestione dovra' essere comunicato per il controllo entro cinque
mesi dalla data di riferimento del bilancio consolidato e  entro  sei
mesi da tale data ne andra' eseguito il deposito presso l'ufficio del
registro delle imprese nei modi preveduti dall'art. 42, commi 1 e 2. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 9 aprile 1991 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri e, ad interim, 
                                  Ministro delle partecipazioni 
                                  statali 
                                  ROMITA, Ministro per il 
                                  coordinamento delle politiche 
                                  comunitarie 
                                  DE MICHELIS, Ministro degli affari 
                                  esteri 
                                  MARTELLI, Ministro di grazia e 
                                  giustizia 
                                  CIRINO POMICINO, Ministro del 
                                  bilancio e della programmazione 
                                  economica 
                                  CARLI, Ministro del tesoro 
                                  FORMICA, Ministro delle finanze 
                                  BATTAGLIA, Ministro dell'industria, 
                                  del commercio e dell'artigianato 
 Visto, il Guardasigilli: MARTELLI