Art. 46. 
        Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi 
  1. La concessione di finanziamenti a medio e lungo termine da parte
di banche alle imprese puo' essere garantita da  privilegio  speciale
su beni mobili non iscritti nei pubblici registri. Il privilegio puo'
avere a oggetto: 
    a) impianti e  opere  esistenti  e  futuri,  concessioni  e  beni
strumentali comunque destinati all'esercizio dell'impresa; 
    b) materie prime,  prodotti  in  corso  di  lavorazione,  scorte,
prodotti finiti, frutti, bestiame e merci; 
   c) beni comunque acquistati con il finanziamento concesso; 
    d) crediti,  anche  futuri,  derivanti  dalla  vendita  dei  beni
indicati nelle lettere precedenti. 
  2. Il privilegio, a  pena  di  nullita',  deve  risultare  da  atto
scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti  i  beni  e  i
crediti  sui  quali  il  privilegio  viene   costituito,   la   banca
creditrice, il debitore e il soggetto che ha concesso il  privilegio,
l'ammontare e le condizioni del finanziamento  nonche'  la  somma  di
denaro per la quale il privilegio viene assunto. 
  3. L'opponibilita' a terzi del privilegio sui beni  e'  subordinata
alla trascrizione, nel  registro  indicato  nell'art.  1524,  secondo
comma, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio  risulta.
Della  costituzione  del   privilegio   e'   dato   avviso   mediante
pubblicazione nel foglio annunzi legali (F.A.L.); dall'avviso  devono
risultare gli estremi dell'avvenuta trascrizione. La  trascrizione  e
la pubblicazione devono effettuarsi presso i  competenti  uffici  del
luogo ove ha sede l'impresa finanziata. 
  4. Il privilegio previsto dal  presente  articolo  si  colloca  nel
grado indicato nell'art. 2777, ultimo comma, del codice civile e  non
pregiudica gli altri titoli di prelazione  di  pari  grado  con  data
certa anteriore a quella della trascrizione. 
  5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 1153 del codice civile,
il privilegio puo' essere esercitato anche nei  confronti  dei  terzi
che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso
dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi  in  cui  non
sia possibile far  valere  il  privilegio  nei  confronti  del  terzo
acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.