Art. 46.
                  (Successione per causa di morte)
   1.  La  successione  per  causa  di  morte e' regolata dalla legge
nazionale del soggetto della cui eredita' si tratta, al momento della
morte.
   2.  Il  soggetto della cui eredita' si tratta puo' sottoporre, con
dichiarazione  espressa  in forma testamentaria, l'intera successione
alla legge dello Stato in cui risiede. La scelta non ha effetto se al
momento  della morte il dichiarante non risiedeva piu' in tale Stato.
Nell'ipotesi  di  successione di un cittadino italiano, la scelta non
pregiudica i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari
residenti  in  Italia  al momento della morte della persona della cui
successione si tratta.
   3.  La  divisione  ereditaria  e' regolata dalla legge applicabile
alla  successione,  salvo  che  i  condividenti,  d'accordo fra loro,
abbiano  designato  la legge del luogo d'apertura della successione o
del luogo ove si trovano uno o piu' beni ereditari.