(Convenzione - art. 46)
                             Articolo 46 
1. Ogni  Stato  potra',  al  momento  in  cui  firmera'  la  presente
Convenzione,  o  depositera'  il  suo  strumento  di  ratifica  o  di
adesione, dichiarare che non si  considera  legato  dall'articolo  44
della presente Convenzione. Le Parti contraenti  non  saranno  legate
dall'Articolo  44  nei  confronti  di  una  qualsiasi   delle   Parti
contraenti che avra' fatto tale dichiarazione. 
2. Al momento in cui depositera' il suo strumento di  ratifica  o  di
adesione,  ogni  Stato  puo'  dichiarare,  con  notifica  diretta  al
Segretario  generale,  ai  fini  dell'applicazione   della   presente
Convenzione, 
   a) i) quale dei modelli Aa e Bb ha scelto come segnale di pericolo
(Articolo 9 paragrafo 1) e; 
     ii) quale dei modelli B,2a e B,2b  ha  scelto  come  segnale  di
arresto (Articolo 10, paragrafo 3). 
   In ogni momento, ogni Stato potra' successivamente,  con  notifica
diretta al Segretario generale, modificare la scelta  sostituendo  la
sua dichiarazione con un'altra; 
   b) nel momento in cui deposita il proprio strumento di ratifica  o
di adesione, ogni Stato puo'  dichiarare,  con  notifica  diretta  al
Segretario generale, che assimilera' i ciclomotori  ai  motocicli  ai
fini dell'applicazione della presente Convenzione (Art. 1,l). 
   In ogni momento, ogni Stato potra' successivamente,  con  notifica
diretta al Segretario generale, ritirare la sua dichiarazione. 
3. Le dichiarazioni previste al paragrafo  2  del  presente  articolo
avranno effetto sei mesi dopo la data in cui il  Segretario  generale
ne avra' ricevuto  notifica,  o  alla  data  in  cui  la  Convenzione
entrera' in vigore per lo Stato che fa la dichiarazione, se tale data
e' posteriore alla precedente; 
4. Le riserve alla presente Convenzione ed ai suoi  annessi,  diverse
dalla riserva prevista al paragrafo 1  del  presente  articolo,  sono
autorizzate a condizione che siano formulate per iscritto, e se sono 
 
state formulate prima del deposito dello strumento di ratifica  o  di
adesione, che siano  confermate  in  tale  strumento.  Il  segretario
generale comunichera' le suddette riserve a tutti gli Stati  previsti
al paragrafo 1 dell'Articolo 37 della presente Convenzione. 
5. Ogni Parte contraente che avra' formulato una riserva o fatto  una
dichiarazione in virtu' dei paragrafi 1 o  4  del  presente  Articolo
potra' in ogni momento, ritirarla con notifica diretta al  Segretario
generale. 
6. Ogni riserva fatta  conformemente  al  paragrafo  4  del  presente
articolo: 
   a) modifica, per  la  Parte  contraente  che  ha  formulato  detta
riserva, le disposizioni della Convenzione alle quali la  riserva  si
riferisce nei limiti di quest'ultima; 
   b) modifica tali disposizioni negli stessi  limiti  per  le  altre
Parti contraenti per quanto concerne i loro  rapporti  con  la  Parte
contraente che ha notificato la riserva.