Articolo 46 1. Ogni Stato potra', al momento in cui firmera' o ratifichera' la presente Convenzione o vi aderira', o in ogni altro successivo momento, dichiarare con notifica diretta al Segretario generale che la Convenzione diviene applicabile a tutti i territori o ad uno qualunque tra essi, di cui assicura le relazioni internazionali. La Convenzione diverra' applicabile al territorio o ai territori designato/i nella notifica trenta giorni dopo la data in cui il Segretario generale avra' ricevuto tale notifica o alla data di entrata in vigore della Convenzione per lo Stato che invia la notifica, se tale data e' posteriore alla precedente. 2. Ogni Stato che avra' fatto una dichiarazione in virtu' del paragrafo 1 del presente articolo potra' in qualsiasi data successiva, con notifica diretta al Segretario generale, dichiarare che la Convenzione cessera' di essere applicabile al territorio designato nella notifica e la Convenzione cessera' di essere applicabile al detto territorio un anno dopo la data in cui il Segretario generale avra' ricevuto tale notifica. 3. Ogni Stato che invia una notifica in virtu' del paragrafo 1 del presente articolo notifichera' al Segretario generale il o i segni distintivi che ha scelto perche' siano apposti in circolazione internazionale sui veicoli che sono stati immatricolati sul o sui territori interessati conformemente alle disposizioni dell'allegato 3 della presente Convenzione, con un altra notifica diretta al Segretario generale, ogni Stato puo' cambiare il segno distintivo che aveva scelto in precedenza.