Art. 46.
                     Veicoli a motore e rimorchi
 1. Il proprietario di un veicolo a motore (( o di  un  rimorchio  ))
che  intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo
ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza,  la  demolizione,
il  recupero  dei  materiali  e la rottamazione, autorizzato ai sensi
degli articoli 27 e 28. Tali  centri  di  raccolta  possono  ricevere
anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
 2.  Il  proprietario  di un veicolo a motore (( o di un rimorchio ))
destinato alla demolizione puo' altresi' consegnarlo ai concessionari
o alle succursali delle case costruttrici per la consegna  successiva
ai  centri  di  cui  al  comma  1  qualora intenda cedere il predetto
veicolo (( o rimorchio )) per acquistarne un altro.
 3. I veicoli a motore (( o rimorchi )) rinvenuti da organi  pubblici
o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai
sensi  degli articoli 927-929 e 923 del codice civile, sono conferiti
ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con  le  procedure
determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro  del tesoro (( dell'ambiente e dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione. ))
 4. I centri di raccolta  ovvero  i  concessionari  o  le  succursali
rilasciano  al  proprietario  del  veicolo  ((  o  del  rimorchio  ))
consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve risultare
la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione  del  centro,
le  generalita' del proprietario e gli estremi di identificazione del
veicolo, nonche' l'assunzione da parte del gestore del centro  stesso
ovvero   del   concessionario   o   del   titolare  della  succursale
dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione
dal Pubblico registro automobilistico (PRA).
(( 5. Dal 30 giugno  1998  la  cancellazione  dal  Pubblico  registro
automobilistico   (PRA)   dei   veicoli  e  dei  rimorchi  avviati  a
demolizione avviene esclusivamente a cura del titolare del centro  di
raccolta  o  del concessionario o del titolare della succursale senza
oneri di  agenzia  a  carico  del  proprietario  del  veicolo  o  del
rimorchio.  A  tal  fine,  entro  sessanta  giorni dalla consegna del
veicolo e del rimorchio da parte del proprietario,  il  titolare  del
centro  di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale
della casa costruttrice deve comunicare l'avvenuta  consegna  per  la
demolizione del veicolo e consegnare il certificato di proprieta', la
carta  di  circolazione e le targhe al competente Ufficio del PRA che
provvede ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103, comma  1,  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. ))
 6.  Il  possesso  del  certificato  di  cui  al  comma  4  libera il
proprietario del  veicolo  dalla  responsabilita'  civile,  penale  e
amministrativa connessa con la proprieta' dello stesso.
((  6-bis.  I  gestori  di  centri  di  raccolta, i concessionari e i
gestori delle succursali delle case costruttrici di cui ai commi 1  e
2 non possono alienare, smontare o distruggere i veicoli a motore e i
rimorchi  da  avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in
rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al comma 5. ))
((  6-ter.  Gli  estremi  della  ricevuta  dell'avvenuta  denuncia  e
consegna delle targhe e dei documenti agli uffici  competenti  devono
essere  annotati  sull'apposito  registro  di entrata e di uscita dei
veicoli da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. ))
(( 6-quater. Agli stessi obblighi di cui al comma 6-bis e 6-ter  sono
soggetti  i  responsabili  dei  centri  di raccolta o altri luoghi di
custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'articolo  159  del  decreto
legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  nel caso di demolizione del
veicolo ai sensi dell'articolo 215, comma  4,  del  predetto  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. ))
(( 6-quinquies. All'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, le parole: "la distruzione, la demolizione" sono
sostituite dalle parole: "la cessazione della circolazione di veicoli
a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione". ))
 7.  E'  consentito  il  commercio delle parti di ricambio recuperate
dalla demolizione dei veicoli a motore ad esclusione  di  quelle  che
abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli.
 8.  Le  parti  di  ricambio  attinenti la sicurezza dei veicoli sono
cedute  solo  agli  iscritti  alle  imprese  esercenti  attivita'  di
autoriparazione,  di  cui  alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e sono
utilizzate  se  sottoposte  alle  operazioni  di  revisione   singola
previste  dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.
 9. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 7 e 8  da
parte  delle  imprese  esercenti  attivita'  di  autoriparazione deve
risultare dalle fatture rilasciate al cliente.
 10. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  il  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e  dei  trasporti  e
della   navigazione   emana   le   norme   tecniche   relative   alle
caratteristiche degli impianti di  demolizione,  alle  operazioni  di
messa  in  sicurezza  e  all'individuazione  delle  parti di ricambio
attinenti la sicurezza di cui al comma 8.
 
          Note all'art. 46:
            - Il testo degli articoli 923, 927, 928 e 929 del  codice
          civile e' il seguente:
            "Art.  923  (Cose suscettibili di occupazione). - Le cose
          mobili che non sono proprieta' di alcuno si acquistano  con
          l'occupazione.
            Tali  sono  le cose abbandonate e gli animali che formano
          oggetto di caccia o di pesca".
            "Art. 927 (Cose ritrovate). - Chi trova una  cosa  mobile
          deve restituirla al proprietario, e se non lo conosce, deve
          consegnarla  senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha
          trovata, indicando le circostanze del ritrovamento".
            "Art. 928 (Pubblicazione del ritrovamento). - Il  sindaco
          rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo
          pretorio  del comune, da farsi per due domeniche successive
          e da restare affissa per tre giorni ogni volta".
            "Art.  929 (Acquisto di proprieta' della cosa ritrovata).
          - Trascorso un anno dall'ultimo giorno della  pubblicazione
          senza  che  si  presenti il proprietario, la cosa oppure il
          suo  prezzo,  se  le  circostanze  ne  hanno  richiesto  la
          vendita, appartiene a chi l'ha trovata.
            Cosi' il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la
          cosa   o  ricevendo  il  prezzo,  devono  pagare  le  spese
          occorse".
            - I testi degli articoli 103, comma 1, 159 e  215,  comma
          4,  del  D.Lgs.  30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della
          strada" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18  maggio
          1992 n. 114) sono i seguenti:
            "Art.  103  (Obblighi  conseguenti  alla cessazione della
          circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi), comma 1.
          - La parte interessata,  intestataria  di  un  autoveicolo,
          motoveicolo  o rimorchio, o l'avente titolo deve comunicare
          al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la
          distruzione, la demolizione o  la  definitiva  esportazione
          all'estero  del  veicolo stesso, restituendo il certificato
          di proprieta',  la  carta  di  circolazione  e  le  targhe.
          L'ufficio   del   P.R.A.  ne  da'  immediata  comunicazione
          all'ufficio  della  Direzione   generale   della   M.C.T.C.
          provvedento  altresi' alla restituzione al medesimo ufficio
          della  carta  di  circolazione  e  delle  targhe.  Con   il
          regolamento  di  esecuzione sono stabilite le modalita' per
          lo scambio delle informazioni tra il P.R.A. e la  Direzione
          geneale della M.C.T.C.".
            "Art.  159  (Rimozione  e  blocco  dei veicoli). - 1. Gli
          organi di  polizia,  di  cui  all'art.  12,  dispongono  la
          rimozione dei veicoli:
             a)  nelle  strade  e  nei  tratti  di  esse  in  cui con
          ordinanza dell'ente proprietario della strada sia stabilito
          che la sosta dei  veicoli  costituisce  grave  intralcio  o
          pericolo  per  la  circolazione  stradale  e  il segnale di
          divieto  di  sosta  sia  integrato  dall'apposito  pannello
          aggiuntivo;
             b)  nei  casi  di  cui agli articoli 157, comma 4 e 158,
          commi 1, 2 e 3;
             c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e
          costituisce pericolo o grave intralcio alla circolazione;
             d) quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione
          alle  disposizioni  emanate  dall'ente  proprietario  della
          strada  per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e
          del relativo arredo.
            2. Gli enti proprietari delal strada sono  autorizzati  a
          concedere   il   servizio   della   rimozione  dei  veicoli
          stabilendone  le  modalita'  nel   rispetto   delle   norme
          regolamentari.  I  veicoli  adibiti  alla  rimozione devono
          avere le caratteristiche prescritte  nel  regolamento.  Con
          decreto   del   Ministro  dei  trasporti  puo'  provvedersi
          all'aggiornamento   delle    caratteristiche    costruttive
          funzionali dei veicoli adibiti alla rimozione, in relazione
          ad  esigenze  determinate  dall'evoluzione della tecnica di
          realizzazione   dei   veicoli   o   di   sicurezza    della
          circolazione.
            3.  In  alternativa  alla  rimozione e' consentito, anche
          previo spostamento del veicolo, il blocco dello stesso  con
          attrezzo  a  chiave  applicato  alle  ruote, senza onere di
          custodia, le cui caratteristiche tecniche  e  modalita'  di
          applicazione    saranno    stabilite    nel    regolamento.
          L'applicazione di detto attrezzo  non  e'  consentita  ogni
          qual  volta  il veicolo in posizione irregolare costituisca
          intralcio o pericolo alla circolazione.
            4. La rimozione dei veicoli  o  il  blocco  degli  stessi
          costituiscono   sanzione   amministrativa  accessoria  alle
          sanzioni  amministrative   pecuniarie   previste   per   la
          violazione  dei  comportamenti  di cui al comma 1, ai sensi
          delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
            5. Gli organi di  polizia  possono,  altresi',  procedere
          alla  rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro stato
          o per altro fondato motivo  si  possa  ritenere  che  siano
          stati  abbandonati.  Alla  rimozione  puo' provvedere anche
          l'ente proprietario della strada,  sentiti  preventivamente
          gli organi di polizia. Si applica in tal caso l'art. 15 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
          n. 915".
            "Art. 215, comma 4. - Trascorsi centottanta giorni  dalla
          notificazione del verbale contenente la contestazione della
          violazione  e  l'indicazione  della  effettuata rimozione o
          blocco, senza che  il  proprietario  o  l'intestatario  del
          documento di circolazione si siano presentati all'ufficio o
          comando  da  cui  dipende  l'organo  che  ha  effettuato la
          rimozione o il blocco, il veicolo puo'  essere  alienato  o
          demolito  secondo  le  modalita' stabilite dal regolamento.
          Nell'ipotesi  di  alienazione,  il  ricavato   serve   alla
          soddisfazione  della  sanzione  pecuniaria  se non versata,
          nonche' delle spese di rimozione, di custodia e di  blocco.
          L'eventuale residuo viene restituito all'avente diritto".
            -  La  legge 5 febbraio 1992, n. 122, reca: "Disposizioni
          in materia  di  sicurezza  della  circolazione  stradale  e
          disciplina dell'attivita' di autoripazione".
            - Il testo dell'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile
          1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e' il seguente:
            "Art.  80  (Revisioni).  -  1. Il Ministro dei trasporti,
          stabilisce con propri decreti, i  criteri,  i  tempi  e  le
          modalita'  per  l'effettuazione  della revisione generale o
          parziale delle categorie di veicoli a  motore  e  dei  loro
          rimorchi,  al  fine  di accertare che sussistano in essi le
          condizioni  di  sicurezza  per  la  circolazione     e   di
          silenziosita'   e   che  i  veicoli  stessi  non  producano
          emanazioni inquinanti superiori ai  limiti  prescritti;  le
          revisioni,  salvo  quanto stabilito nei commi 8 e seguenti,
          sono effettuate  a  cura  degli  uffici  provinciali  della
          Direzione  generale  della  M.C.T.C..  Nel regolamento sono
          stabiliti gli elementi su cui  deve  essere  effettuato  il
          controllo   tecnico   dei   dispositivi  che  costituiscono
          l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini
          della sicurezza stessa.
            2.  Le  prescrizioni  contenute  nei  decreti  emanati in
          applicazione del comma 1  sono  mantenute  in  armonia  con
          quelle  contenute  nelle  direttive della Comunita' europea
          relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.
            3. Per le autovetture, per  gli  autoveicoli  adibiti  al
          trasporto  di cose o ad uso speciale di massa complessiva a
          pieno carico non superiore a 3,5 t, e per  gli  autoveicoli
          per  trasporto promiscuo, la revisione deve essere disposta
          entro quattro anni dalla data di prima  immatricolazione  e
          successivamente   ogni   due   anni,   nel  rispetto  delle
          specifiche decorrenze previste dalle direttive  comunitarie
          vigenti in materia.
            4.  Per  i  veicoli destinati al trasporto di persone con
          numero  di  posti  superiore  a  9  compreso   quello   del
          conducente,  per  gli autoveicoli destinati ai trasporti di
          cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno  carico
          superiore  a  3,5  t, per i rimorchi di massa complessiva a
          pieno carico  superiore  a  3,5  t,  per  i  taxi,  per  le
          autoambulanze,   per  i  veicoli  adibiti  a  noleggio  con
          conducente e per  i  veicoli  atipici,  la  revisione  deve
          essere  disposta  annualmente,  salvo  che siano stati gia'
          sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei
          commi 5 e 6.
            5. Gli uffici della Direzione  generale  della  M.C.T.C.,
          anche  su  segnalazione degli organi di polizia stradale di
          cui all'art. 12, qualora sorgano  dubbi  sulla  persistenza
          dei  requisiti  di  sicurezza,  rumorosita' ed inquinamento
          prescritti,  possono  ordinare  in  qualsiasi  momento   la
          revisione di singoli veicoli.
            6.  I  decreti  contenenti  la  disciplina  relativa alla
          revisione limitata al controllo dell'inquinamento  acustico
          ed   atmosferico   sono   emanati   sentito   il  Ministero
          dell'ambiente".