Art. 46. Servizio sostitutivo di leva Impiego di volontari in servizi sostitutivi della leva 1. In attesa dell'entrata in vigore della normativa sul servizio civile nazionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzata a disporre l'impiego, quali volontari in servizio sostitutivo di leva, del personale idoneo al servizio militare che ne abbia fatto richiesta e che al termine del periodo massimo previsto per la chiamata alle armi non sia stato incorporato, da destinare con priorita' nei comuni della provincia di residenza ai corpi di polizia municipale e ad attivita' di vigilanza dei musei e delle bellezze naturali alle dipendenze del Ministero per i beni culturali e ambientali. L'entita' del contingente e' determinata annualmente sulla base delle richieste comunicate dalle singole amministrazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 giugno dell'anno precedente all'impiego. Requisiti e domanda 2. I volontari devono essere in possesso dei requisiti prescritti per il reclutamento e dallo stato giuridico dei militari di truppa. La domanda di poter svolgere il servizio sostitutivo di leva di cui al comma 1 deve essere presentata al momento della visita di leva o almeno sei mesi prima della cessazione delle condizioni che danno diritto al rinvio del servizio militare, secondo le modalita' stabilite dal bando. Equiparazione 3. Il servizio prestato ai sensi del comma 1 e' considerato a tutti gli effetti servizio militare di leva. La sua durata e' uguale a quella della ferma di leva. Al termine del periodo di servizio, le unita' di leva sono poste in congedo illimitato. Detto personale e' equiparato, in quanto compatibile, ad ogni effetto civile, penale, amministrativo, disciplinare, nonche' nel trattamento economico, ai cittadini che prestano il normale servizio militare. Regolamenti 4. I volontari in servizio sostitutivo di leva presso i corpi di polizia municipale o alle dipendenze del Ministero per i beni culturali e ambientali esercitano le funzioni stabilite, con apposito regolamento, dalle rispettive amministrazioni. Ripartizione degli oneri finanziari 5. Gli oneri relativi al servizio sostitutivo di leva di cui al comma 1, compresi quelli relativi al compenso, al vitto e all'equipaggiamento, sono posti a carico delle rispettive amministrazioni locali nei limiti delle risorse disponibili; il Ministero per i beni culturali e ambientali vi fa fronte nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Restano a carico del Ministero della difesa gli oneri per il reclutamento e le visite di leva.