Art. 46.
           Poteri di indirizzo nei confronti dell'A.R.A.N.
 1.  Le  pubbliche  amministrazioni esercitano il potere di indirizzo
nei confronti dell'A.R.A.N.  e  le  altre  competenze  relative  alle
procedure  di  contrattazione collettiva nazionale attraverso le loro
istanze associative o rappresentative, le quali danno vita a tal fine
a  comitati  di  settore.  Ciascun   comitato   di   settore   regola
autonomamente   le   proprie   modalita'   di   funzionamento   e  di
deliberazione. In ogni caso, le deliberazioni assunte in  materia  di
indirizzo  all'A.R.A.N.  o  di  parere sull' ipotesi di accordo nell'
ambito della procedura  di  contrattazione  collettiva  di  cui  all'
articolo  51,  si considerano definitive e non richiedono ratifica da
parte delle istanze associative  o  rappresentative  delle  pubbliche
amministrazioni del comparto.
 2.  Per  le amministrazioni e le aziende autonome dello Stato, opera
come comitato di settore il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
tramite  il  Ministro  per  la  funzione pubblica, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e  della  programmazione  economica
nonche', per il sistema scolastico, di concerto con il Ministro della
pubblica istruzione.
 3.  Per  le  altre pubbliche amministrazioni, un comitato di settore
per ciascun comparto di contrattazione collettiva viene costituito:
  a) nell'ambito della Conferenza dei Presidenti delle  regioni,  per
le  amministrazioni  regionali  e per le amministrazioni del Servizio
sanitario   nazionale,   e   dell'A.N.C.I.   e   dell'   U.P.I.   ((e
dell'Unioncamere   (a),))   per   gli   enti  locali  rispettivamente
rappresentati;
  b) nell'ambito della Conferenza dei rettori, per le universita';
  c) nell'ambito delle istanze rappresentative promosse, ai fini  del
presente  articolo,  dai  presidenti  degli  enti,  d'intesa  con  il
Presidente del Consiglio dei ministri  tramite  il  Ministro  per  la
funzione   pubblica,   rispettivamente  per  gli  enti  pubblici  non
economici e per gli enti di ricerca.
(( 3-bis. Un rappresentante del Governo, designato dal Ministro della
sanita',  partecipa  al  comitato  di  settore  per  il  comparto  di
contrattazione   collettiva   delle   amministrazioni   del  Servizio
sanitario nazionale (b). ))
 4. L' A.R.A.N. regola i rapporti con i  comitati  di  settore  sulla
base di appositi protocolli.
 5.  Per la stipulazione degli accordi che definiscono o modificano i
comparti o le aree di cui all'articolo 45, comma 3,  o  che  regolano
istituti   comuni   a   piu'   comparti   o   a  tutte  le  pubbliche
amministrazioni, le funzioni  di  indirizzo  e  le  altre  competenze
inerenti  alla  contrattazione  collettiva  sono  esercitate in forma
collegiale,  tramite  un  apposito  organismo  di  coordinamento  dei
comitati  di settore costituito presso l'A.R.A.N., al quale partecipa
il Governo, tramite il Ministro per  la  funzione  pubblica,  che  lo
presiede.
  (a)  Parole  aggiunte dall'art. 44 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80.
  (b) Comma aggiunto dall'art. 44 del decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 80.