Art. 46 
                              Assemblea 
 
  1. L'assemblea ordinaria e  l'assemblea  straordinaria  in  seconda
convocazione della  SICAV  sono  regolarmente  costituite  e  possono
validamente deliberare qualunque sia la parte  del  capitale  sociale
intervenuta. 
  2. Il voto puo' essere dato per corrispondenza se cio'  e'  ammesso
dallo statuto. In tal caso l'avviso di  convocazione  deve  contenere
per esteso la deliberazione proposta. Non si tiene conto del voto  in
tal  modo  espresso   se   la   delibera   sottoposta   a   votazione
dall'assemblea non e' conforme  a  quella  contenuta  nell'avviso  di
convocazione, ma le azioni relative  sono  computate  ai  fini  della
regolare costituzione dell'assemblea straordinaria.  Con  regolamento
del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della   programmazione
economica, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, sono  stabilite  le
modalita' operative per l'esercizio del voto per corrispondenza. 
  3. L'avviso previsto dall'articolo 2366, comma 2, del codice civile
e' pubblicato anche sui quotidiani, indicati nello  statuto,  in  cui
viene pubblicato il valore patrimoniale della societa'  e  il  valore
unitario delle azioni; il  termine  indicato  nello  stesso  articolo
2366, comma 2, e' fissato in trenta giorni.