Art. 46
           (Commissione per le politiche di integrazione)
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 44)

  1.  Presso  la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per  gli  affari sociali e' istituita la Commissione per le politiche
di integrazione.
  2. La Commissione ha i compiti di predisporre per il Governo, anche
ai  fini  dell'obbligo di riferire al Parlamento, il rapporto annuale
sullo  stato  di  attuazione delle politiche per l'integrazione degli
immigrati, di formulare proposte di interventi di adeguamento di tali
politiche  nonche'  di  fornire  risposta a quesiti posti dal Governo
concernenti  le  politiche  per l'immigrazione, interculturali, e gli
interventi contro il razzismo.
  3.  La  Commissione  e' composta da rappresentanti del Dipartimento
per  gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri e
dei  Ministeri  degli affari esteri, dell'interno, del lavoro e della
previdenza sociale, della sanita', della pubblica istruzione, nonche'
da un numero massimo di dieci esperti, con qualificata esperienza nel
campo  dell'analisi  sociale,  giuridica  ed  economica  dei problemi
dell'immigrazione,  nominati con decreto del Presidente del Consiglio
dei  ministri,  sentito  il  Ministro per la solidarieta' sociale. Il
presidente  della commissione e' scelto tra i professori universitari
di  ruolo esperti nelle materie suddette ed e' collocato in posizione
di  fuori  ruolo  presso  la  Presidenza  del Consiglio dei ministri.
Possono essere invitati a partecipare alle sedute della commissione i
rappresentanti  della  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano,
della   Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e  di  altre
amministrazioni  pubbliche interessate a singole questioni oggetto di
esame.
  4.   Con   il   decreto   di   cui  al  comma  3  sono  determinati
l'organizzazione della segreteria della commissione, istituita presso
il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio
dei  ministri,  nonche'  i rimborsi ed i compensi spettanti ai membri
della  commissione  e  ad  esperti  dei  quali la commissione intenda
avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti.
  5.  Entro  i  limiti  dello  stanziamento  annuale  previsto per il
funzionamento  della  commissione dal decreto di cui all'articolo 45,
comma  1,  la  Commissione  puo'  affidare l'effettuazione di studi e
ricerche  ad  istituzioni  pubbliche  e private, a gruppi o a singoli
ricercatori  mediante  convenzioni  deliberate  dalla  commissione  e
stipulate dal presidente della medesima, e provvedere all'acquisto di
pubblicazioni  o  materiale  necessario per lo svolgimento dei propri
compiti.
  6.  Per  l'adempimento  dei  propri  compiti  la  commissione  puo'
avvalersi  della  collaborazione  di  tutte  le amministrazioni dello
Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  degli enti pubblici, delle
Regioni e degli enti locali.