Art. 46 
 
 
Divieto di concessione di aiuti di Stato a  imprese  beneficiarie  di
               aiuti di Stato illegali non rimborsati 
 
  1. Nessuno puo' beneficiare di aiuti di Stato se rientra tra coloro
che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in
un conto bloccato gli aiuti che lo Stato e' tenuto  a  recuperare  in
esecuzione di una decisione di recupero di cui  all'articolo  14  del
regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999. 
  2. Le amministrazioni che concedono aiuti di Stato verificano che i
beneficiari  non  rientrino  tra  coloro  che   hanno   ricevuto   e,
successivamente, non rimborsato o depositato  in  un  conto  bloccato
aiuti che lo Stato e'  tenuto  a  recuperare  in  esecuzione  di  una
decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE)  n.
659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999. 
  3. Le amministrazioni centrali e locali che  ne  sono  in  possesso
forniscono, ove richieste, le informazioni e i  dati  necessari  alle
verifiche  e  ai  controlli  di  cui  al   presente   articolo   alle
amministrazioni che intendono concedere aiuti. 
  4. Qualora la verifica di cui al comma 2  sia  effettuata  mediante
l'acquisizione di dichiarazioni effettuate ai sensi dell'articolo  47
del testo unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28   dicembre   2000,   n.   445,   le
amministrazioni concedenti svolgono i prescritti controlli a campione
sulla veridicita' delle dichiarazioni medesime. 
 
          Note all'art. 46: 
              - Il regolamento  (CE)  n.  659/1999  (Regolamento  del
          Consiglio recante modalita' di  applicazione  dell'articolo
          93 del trattato CE), e' pubblicato nella G.U.C.E. 27  marzo
          1999, n. L 83. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa - Testo A),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O..