Art. 46 
 
 
                           Esame di Stato 
 
  1. L'esame di Stato si articola in tre  prove  scritte  ed  in  una
prova orale. 
  2. Le prove scritte sono svolte sui  temi  formulati  dal  Ministro
della giustizia ed hanno per oggetto: 
    a) la redazione di un  parere  motivato,  da  scegliere  tra  due
questioni in materia regolata dal codice civile; 
    b) la redazione di un  parere  motivato,  da  scegliere  tra  due
questioni in materia regolata dal codice penale; 
    c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze  di
diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto,
in materia scelta dal candidato tra il diritto  privato,  il  diritto
penale ed il diritto amministrativo. 
  3. Nella prova orale il  candidato  illustra  la  prova  scritta  e
dimostra  la  conoscenza  delle  seguenti  materie:   ordinamento   e
deontologia  forensi,  diritto  civile,   diritto   penale,   diritto
processuale civile, diritto processuale penale; nonche' di altre  due
materie, scelte  preventivamente  dal  candidato,  tra  le  seguenti:
diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto  del  lavoro,
diritto commerciale, diritto comunitario ed  internazionale  privato,
diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario  e
penitenziario. 
  4. Per la valutazione di ciascuna prova  scritta,  ogni  componente
della commissione d'esame dispone di  dieci  punti  di  merito;  alla
prova orale sono ammessi i candidati che  abbiano  conseguito,  nelle
tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti  e  un
punteggio non inferiore a 30 punti in ciascuna prova. 
  5. La commissione annota le osservazioni positive  o  negative  nei
vari punti di ciascun elaborato, le quali  costituiscono  motivazione
del voto che viene espresso con un numero pari alla  somma  dei  voti
espressi  dai  singoli  componenti.  Il  Ministro   della   giustizia
determina, mediante sorteggio,  gli  abbinamenti  per  la  correzione
delle prove scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello ove
ha luogo la correzione degli elaborati scritti.  La  prova  orale  ha
luogo nella medesima sede della prova scritta. 
  6. Il Ministro della giustizia,  sentito  il  CNF,  disciplina  con
regolamento le modalita' e le procedure di svolgimento dell'esame  di
Stato e quelle  di  valutazione  delle  prove  scritte  ed  orali  da
effettuare sulla base dei seguenti criteri: 
    a) chiarezza, logicita' e rigore metodologico dell'esposizione; 
    b)  dimostrazione  della  concreta  capacita'  di  soluzione   di
specifici problemi giuridici; 
    c) dimostrazione della conoscenza dei  fondamenti  teorici  degli
istituti giuridici trattati; 
    d) dimostrazione della capacita' di cogliere eventuali profili di
interdisciplinarieta'; 
    e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e
argomentazione. 
  7. Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio  dei  testi  di
legge senza  commenti  e  citazioni  giurisprudenziali.  Esse  devono
iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della
giustizia con il provvedimento  con  il  quale  vengono  indetti  gli
esami. A tal fine, i testi di legge  portati  dai  candidati  per  la
prova devono  essere  controllati  e  vistati  nei  giorni  anteriori
all'inizio della prova  stessa  e  collocati  sul  banco  su  cui  il
candidato sostiene la prova. L'appello dei candidati  deve  svolgersi
per tempo in modo che le prove scritte inizino  all'ora  fissata  dal
Ministro della giustizia. 
  8. I candidati non possono portare con se' testi o  scritti,  anche
informatici, ne' ogni sorta di strumenti di  telecomunicazione,  pena
la immediata esclusione dall'esame, con provvedimento del  presidente
della commissione, sentiti almeno due commissari. 
  9. Qualora siano fatti pervenire  nell'aula,  ove  si  svolgono  le
prove  dell'esame,  scritti  od  appunti  di  qualunque  genere,  con
qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e  non  ne  fa  immediata
denuncia alla commissione e' escluso  immediatamente  dall'esame,  ai
sensi del comma 8. 
  10. Chiunque faccia pervenire in  qualsiasi  modo  ad  uno  o  piu'
candidati, prima o durante la prova d'esame, testi relativi  al  tema
proposto e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,
con la pena della reclusione fino a tre anni. Per  i  fatti  indicati
nel presente comma e nel comma 9,  i  candidati  sono  denunciati  al
consiglio distrettuale di disciplina del distretto competente per  il
luogo di iscrizione al registro dei praticanti, per  i  provvedimenti
di sua competenza. 
  11. Per la prova orale, ogni componente della  commissione  dispone
di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame. 
  12. Sono giudicati idonei i candidati che  ottengono  un  punteggio
non inferiore a trenta punti per ciascuna materia. 
  13. Agli oneri per l'espletamento  delle  procedure  dell'esame  di
Stato di cui al  presente  articolo  si  provvede  nell'ambito  delle
risorse disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza  nuovi
o  maggiori  oneri  per  la  finanza   pubblica.   Resta   ferma   la
corresponsione all'Erario della tassa di cui  all'articolo  1,  primo
comma, lettera b), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 13 settembre 1946, n. 261, come rideterminata dall'articolo  2,
comma 1, lettera b), del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303
del 31 dicembre 1990. 
 
          Note all'art. 46: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  1,  primo  comma,
          lettera b) del decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio
          dello Stato 13 settembre 1946, n. 261 (Norme sulle tasse da
          corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli  esami
          forensi, per la nomina a revisori dei conti e per i ricorsi
          ai Consigli nazionali professionali ): 
              "Art.  1.  -  Le  tasse  da  corrispondersi  a   favore
          dell'Erario nei casi sottoindicati sono cosi' stabilite: 
              lettera a) (Omissis); 
              b) per gli esami di procuratore  e  di  avvocato,  lire
          1600; 
              lettere c) - e) (Omissis).". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera
          b), del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri
          21 dicembre 1990 (Adeguamento  delle  aliquote  di  importo
          fisso  di  taluni  tributi,  nei  limiti  delle  variazioni
          percentuali del valore dell'indice dei  prezzi  al  consumo
          per  le  famiglie  di  operai  e  di  impiegati,   previsto
          dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990,  n.
          90, convertito, con modificazioni, dalla  legge  26  giugno
          1990, n. 165), pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  31  dicembre
          1990, n. 303: 
              "Art. 2. - 1. Le tasse fisse  di  cui  all'art.  1  del
          decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  13
          settembre 1946, n. 261, sono adeguate come segue: 
              lettera a) (Omissis); 
              b) per gli esami di procuratore e di  avvocato,  da  L.
          1.600 a L. 25.000; 
              lettere c) - d) (Omissis). 
              2. - 3. (Omissis).".