Art. 46 
 
 
                              Cessione 
 
  1.  La  cessione  di  diritti,  attivita'  o  passivita'  dell'ente
sottoposto a risoluzione o dell'ente-ponte  a  una  o  piu'  societa'
veicolo per la gestione delle attivita' puo' essere disposta, in  una
o  piu'  soluzioni,  al  verificarsi  di  almeno  uno  dei   seguenti
presupposti: 
  a) le condizioni di mercato  sono  tali  che  la  liquidazione  dei
diritti e delle attivita'  nell'ambito  della  procedura  concorsuale
applicabile potrebbe avere effetti negativi sui mercati finanziari; 
  b)  la  cessione  e'   necessaria   per   garantire   il   corretto
funzionamento dell'ente sottoposto a risoluzione o dell'ente-ponte; 
  c) la cessione e' necessaria per massimizzare i proventi ricavabili
dalla liquidazione. 
  2. Il corrispettivo per la cessione e' determinato  in  conformita'
con la valutazione effettuata ai sensi del Capo  I,  Sezione  II.  Il
corrispettivo puo'  essere  simbolico  o  anche  mancare.  Esso  puo'
consistere in titoli di debito emessi dalla societa' veicolo.  Se  il
valore  di  quanto  ceduto  e'  negativo,  l'atto  di  cessione  puo'
prevedere che l'ente sottoposto a risoluzione  o  l'ente-ponte  versi
somme a titolo di corrispettivo per l'assunzione delle passivita' o a
titolo di finanziamento. Resta ferma la  disciplina  sugli  aiuti  di
Stato. 
  3.  La  societa'  veicolo,  i  componenti  dei   suoi   organi   di
amministrazione e controllo, nonche' l'alta dirigenza rispondono solo
per dolo o colpa grave nei confronti degli azionisti e dei  creditori
dell'ente sottoposto a risoluzione, nei confronti degli  azionisti  e
dei creditori dell'ente-ponte e nei confronti degli azionisti  e  dei
creditori della societa' veicolo.