Art. 46 Cessione 1. La cessione di diritti, attivita' o passivita' dell'ente sottoposto a risoluzione o dell'ente-ponte a una o piu' societa' veicolo per la gestione delle attivita' puo' essere disposta, in una o piu' soluzioni, al verificarsi di almeno uno dei seguenti presupposti: a) le condizioni di mercato sono tali che la liquidazione dei diritti e delle attivita' nell'ambito della procedura concorsuale applicabile potrebbe avere effetti negativi sui mercati finanziari; b) la cessione e' necessaria per garantire il corretto funzionamento dell'ente sottoposto a risoluzione o dell'ente-ponte; c) la cessione e' necessaria per massimizzare i proventi ricavabili dalla liquidazione. 2. Il corrispettivo per la cessione e' determinato in conformita' con la valutazione effettuata ai sensi del Capo I, Sezione II. Il corrispettivo puo' essere simbolico o anche mancare. Esso puo' consistere in titoli di debito emessi dalla societa' veicolo. Se il valore di quanto ceduto e' negativo, l'atto di cessione puo' prevedere che l'ente sottoposto a risoluzione o l'ente-ponte versi somme a titolo di corrispettivo per l'assunzione delle passivita' o a titolo di finanziamento. Resta ferma la disciplina sugli aiuti di Stato. 3. La societa' veicolo, i componenti dei suoi organi di amministrazione e controllo, nonche' l'alta dirigenza rispondono solo per dolo o colpa grave nei confronti degli azionisti e dei creditori dell'ente sottoposto a risoluzione, nei confronti degli azionisti e dei creditori dell'ente-ponte e nei confronti degli azionisti e dei creditori della societa' veicolo.