Art. 46 
 
                 Standard professionali e formativi 
                  e certificazione delle competenze 
 
  1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  sono
definiti gli standard formativi dell'apprendistato, che costituiscono
livelli essenziali delle prestazioni ai sensi  dell'articolo  16  del
decreto legislativo n. 226 del 2005. 
  2. La registrazione nel libretto formativo del cittadino, ai  sensi
del decreto legislativo n. 13 del 2013,  e'  di  competenza:  a)  del
datore di lavoro, nel contratto di apprendistato professionalizzante,
per quanto riguarda la formazione  effettuata  per  il  conseguimento
della  qualificazione  professionale   ai   fini   contrattuali;   b)
dell'istituzione formativa o ente di ricerca  di  appartenenza  dello
studente, nel contratto  di  apprendistato  per  la  qualifica  e  il
diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria  superiore
e  il  certificato  di  specializzazione  tecnica  superiore  e   nel
contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca. 
  3. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche e qualificazioni
professionali   acquisite   in   apprendistato   e   consentire   una
correlazione tra  standard  formativi  e  standard  professionali  e'
istituito presso il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,
senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,  il
repertorio delle professioni predisposto sulla base  dei  sistemi  di
classificazione del personale previsti nei  contratti  collettivi  di
lavoro e in coerenza con quanto previsto nelle premesse dalla  intesa
tra Governo, regioni,  province  autonome  e  parti  sociali  del  17
febbraio 2010, da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il
Ministero dell'istruzione, della  universita'  e  della  ricerca,  le
associazioni dei datori di lavoro e dei  lavoratori  comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale  e  i  rappresentanti  della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e Bolzano. 
  4.  Le  competenze  acquisite  dall'apprendista  sono   certificate
dall'istituzione formativa di provenienza dello studente  secondo  le
disposizioni di cui al decreto legislativo n.  13  del  2013,  e,  in
particolare, nel rispetto dei livelli  essenziali  delle  prestazioni
ivi disciplinati. 
 
          Note all'art. 46: 
              - Si riporta l'articolo 3 del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
          locali): 
              «Art. 3 (Intese). - 1.  Le  disposizioni  del  presente
          articolo si applicano a tutti  i  procedimenti  in  cui  la
          legislazione vigente  prevede  un'intesa  nella  Conferenza
          Stato-regioni. 
              2.  Le  intese  si   perfezionano   con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla  legge
          non e' raggiunta entro trenta  giorni  dalla  prima  seduta
          della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'  posto
          all'ordine del giorno, il Consiglio dei  ministri  provvede
          con deliberazione motivata. 
              4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive.». 
              -  Si  riporta  l'articolo  16   del   citato   decreto
          legislativo n. 226 del 2005: 
              «Art. 16. (Livelli essenziali dell'offerta  formativa).
          - 1.  Le  Regioni  assicurano,  quali  livelli   essenziali
          riferiti all'offerta formativa: 
              a) il soddisfacimento della domanda di frequenza; 
              b) l'adozione di interventi di orientamento e tutorato,
          anche  per  favorire  la  continuita'   del   processo   di
          apprendimento  nei  percorsi  di  istruzione  e  formazione
          tecnica superiore, nell'universita' o nell'alta  formazione
          artistica, musicale e coreutica, nonche' per il recupero  e
          lo sviluppo degli apprendimenti dello studente; 
              c) l'adozione di misure che favoriscano la  continuita'
          formativa anche attraverso la permanenza dei docenti di cui
          all'articolo 19 nella stessa sede per l'intera  durata  del
          percorso,  ovvero  per  la  durata  di  almeno  un  periodo
          didattico qualora il  percorso  stesso  sia  articolato  in
          periodi; 
              d) la realizzazione di tirocini formativi ed esperienze
          in  alternanza,  in  relazione  alle  figure  professionali
          caratterizzanti i percorsi formativi. 
              2.  Ai  fini  del  soddisfacimento  della  domanda   di
          frequenza di cui al comma  1  lettera  a),  e'  considerata
          anche l'offerta formativa finalizzata al  conseguimento  di
          qualifiche   professionali   attraverso   i   percorsi   in
          apprendistato  di  cui  all'  articolo   48   del   decreto
          legislativo 10 settembre 2003, n. 276.». 
              - Per il testo del decreto legislativo n. 13 del  2013,
          si vedano le note all'articolo 41.