Art. 46 
 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 
    a) il decreto legislativo luogotenenziale  9  novembre  1945,  n.
788; 
    b) il decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  12
agosto 1947, n. 869; 
    c) la legge 3 febbraio 1963, n. 77; 
    d) gli articoli da 2 a 5 della legge 5 novembre 1968, n. 1115; 
    e) la legge 8 agosto 1972, n. 464; 
    f) gli articoli da 1 a 7 e da 9 a 17 della legge 20 maggio  1975,
n. 164; 
    g) gli articoli 1, 2, e da 4 a 8 della legge 6  agosto  1975,  n.
427; 
    h) la legge 13 agosto 1980, n. 427; 
    i) gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.  726,
convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; 
    l) l'articolo 8, commi da 1 a 5, e 8 del decreto-legge  21  marzo
1988, n. 86, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  20  maggio
1988, n. 160; 
    m) gli articoli 1, 2, e da 12 a 14 della legge 23 luglio 1991, n.
223; 
    n) l'articolo 5, commi da 1 a  4,  del  decreto-legge  20  maggio
1993, n. 148, convertito con  modificazioni  dalla  legge  19  luglio
1993, n. 236; 
    o) il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000,  n.
218; 
    p) l'articolo 44, comma 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326; 
    q) i commi 1, da 4 a 19-ter, da 22 a 45,  dell'articolo  3  della
legge 28 giugno 2012, n. 92. 
  2. A decorrere dal  1°  gennaio  2016  sono  abrogate  le  seguenti
disposizioni: 
    a) l'articolo 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164; 
    b) l'articolo 3 della legge 6 agosto 1975, n. 427; 
    c) il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 febbraio
2014, n. 79141; 
    d) i commi 20, 20-bis, e 21 dell'articolo 3 della legge 28 giugno
2012, n. 92. 
  3. A decorrere dal 1° luglio 2016  e'  abrogato  l'articolo  5  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 
  4. E' abrogata ogni altra disposizione  contraria  o  incompatibile
con le disposizioni del presente decreto. 
  5. Laddove disposizioni di  legge  o  regolamentari  dispongano  un
rinvio all'articolo unico, secondo comma,  della  legge  n.  427  del
1980, oppure all'articolo 3, commi da 4 a 45, della legge n.  92  del
2012, ovvero ad altre disposizioni abrogate  dal  presente  articolo,
tali rinvii si  intendono  riferiti  alle  corrispondenti  norme  del
presente decreto. 
 
          Note all'art. 46: 
              Il d.lgs. Lgt. 9 novembre  1945,  n.  788  (Istituzione
          della Cassa per l'integrazione dei  guadagni  degli  operai
          dell'industria e  disposizioni  transitorie  a  favore  dei
          lavoratori dell'industria dell'Alta Italia),  abrogato  dal
          presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27
          dicembre 1945, n. 155. 
              Il  d.lgs.  C.P.S.  12  agosto  1947,  n.  869   (Nuove
          disposizioni sulle integrazioni  salariali),  abrogato  dal
          presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13
          settembre 1947, n. 210 e ratificato con L. 21 maggio  1951,
          n. 498. 
              La legge 3 febbraio 1963, n. 77 (Disposizioni in favore
          degli   operai   dipendenti   dalle   aziende   industriali
          dell'edilizia  e  affini   in   materia   di   integrazione
          guadagni), abrogata dal  presente  decreto,  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1963, n. 51. 
              La legge 5  novembre  1968,  n.  1115  (Estensione,  in
          favore  dei  lavoratori,  degli  interventi   della   Cassa
          integrazione guadagni,  della  gestione  dell'assicurazione
          contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari  e
          provvidenze in favore dei lavoratori  anziani  licenziati),
          modificata  dal  presente  decreto,  e'  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 5 novembre 1968, n. 282. 
              La  legge  8  agosto  1972,  n.   464   (Modifiche   ed
          integrazioni alla L. 5 novembre 1968, n. 1115,  in  materia
          di integrazione salariale  e  di  trattamento  speciale  di
          disoccupazione),  abrogata   dal   presente   decreto,   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1972, n. 218. 
              La legge 20 maggio 1975, n. 164 (Provvedimenti  per  la
          garanzia del salario),  modificata  dal  presente  decreto,
          modificata  dal  presente  decreto,  e'  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 7 giugno 1975, n. 148. 
              La legge 6 agosto 1975, n. 427  (Norme  in  materia  di
          garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore
          dei lavoratori dell'edilizia e affini), 
              Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre  1975,
          n. 232. 
              La  legge  13  agosto  1980,  n.  427  (Modifica  della
          disciplina   dell'integrazione   salariale    straordinaria
          relativa alle categorie operaie e  impiegatizie),  abrogata
          dal  presente  decreto,  e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 16 agosto 1980, n. 224. 
              Il  Decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.  726  (Misure
          urgenti  a   sostegno   e   ad   incremento   dei   livelli
          occupazionali), modificato dal presente decreto, e' 
              pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 1984, n.
          299. 
              Si riporta l'art. 8 del decreto-legge 21 marzo 1988, n.
          86, convertito con modificazioni,  dalla  legge  20  maggio
          1988,  n.  160  (Norme   in   materia   previdenziale,   di
          occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonche'  per
          il potenziamento del sistema informatico del Ministero  del
          lavoro e della previdenza  sociale),  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              "Art. 8. 1. (abrogato). 
              1- bis. (abrogato). 
              2. (abrogato). 
              2- bis. (abrogato). 
              3. (abrogato). 
              4. (abrogato). 
              5. (abrogato). 
              6.  Il  datore  di  lavoro  che  occupi  un  lavoratore
          titolare del  trattamento  di  integrazione  salariale,  di
          disoccupazione o di mobilita' in violazione delle norme  in
          materia di collocamento, ferma restando ogni altra sanzione
          prevista,  e'  tenuto  a  versare   alla   gestione   della
          assicurazione   obbligatoria    per    la    disoccupazione
          involontaria una somma pari al 50 per cento del trattamento
          previdenziale indebitamente percepito dal lavoratore per il
          periodo durante il quale questi e' stato occupato alle  sue
          dipendenze. 
              7. Le imprese che, nei limiti di cui all' art. 3, comma
          1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 ,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.  863  ,
          assumono con contratti di formazione e lavoro, mentre hanno
          in atto sospensioni ai sensi dell'art.  2  della  legge  12
          agosto 1977, n. 675 ,  sono  tenute  a  corrispondere  alla
          Cassa integrazione guadagni,  per  tutta  la  durata  delle
          predette sospensioni e per ciascun lavoratore  assunto  con
          contratto  di  formazione  e  lavoro  durante  il  predetto
          periodo, e comunque per un numero di essi non  superiore  a
          quello dei lavoratori sospesi, un contributo  mensile  pari
          al 7 per cento  dell'importo  massimo  del  trattamento  di
          integrazione salariale determinato ai sensi della legge  13
          agosto 1980,  n.  427  .  La  presente  disposizione  trova
          applicazione  per  i  contratti  di  formazione  e   lavoro
          stipulati in data successiva al 31 marzo 1988. 
              8. (abrogato). 
              8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1  e  3  non  si
          applicano  alle  societa'  sottoposte  alla  procedura   di
          amministrazione  straordinaria  nonche'  alle  societa'  di
          reimpiego dei lavoratori costituite  dalla  GEPI  ai  sensi
          dell'art. 1, quarto comma, della legge 28 novembre 1980, n.
          784 , dell'art. 4, del D.L. 22  dicembre  1981,  n.  807  ,
          convertito, con modificazioni, dalla L. 5 marzo 1982, n. 63
          , dell'art. 1, secondo comma, del D.L. 29 luglio  1982,  n.
          482 , convertito, con modificazioni, dalla L. 27  settembre
          1982, n. 684 , dell'art. 1, comma 2, del D.L.  21  febbraio
          1985, n. 23 , convertito, con modificazioni,  dalla  L.  22
          aprile 1985, n. 143 ,  dell'art.  5,  quinto  comma,  della
          legge 31 maggio 1984, n. 193 , e dell'art.  2  del  D.L.  4
          settembre 1987, n. 366  ,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 3 novembre 1987, n. 452 . Il comma 1 non  trova
          altresi' applicazione per le imprese sottoposte a procedure
          concorsuali, ivi compresa l'amministrazione controllata,  e
          per quelle di  cui  al  D.L.  10  giugno  1977,  n.  291  ,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  1977,
          n. 501 , e successive modificazioni ed integrazioni.". 
              La legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme  in  materia  di
          cassa    integrazione,    mobilita',     trattamenti     di
          disoccupazione, attuazione  di  direttive  della  Comunita'
          europea, avviamento al  lavoro  ed  altre  disposizioni  in
          materia di mercato del  lavoro),  modificata  dal  seguente
          decreto, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  27  luglio
          1991, n. 175, S.O. 
              Si riporta l'art. 5 del citato decreto-legge n. 148 del
          1993, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 5. Contratti di solidarieta'. 
              1. (abrogato). 
              2. (abrogato). 
              3. (abrogato). 
              4. (abrogato). 
              5.  Alle  imprese   non   rientranti   nel   campo   di
          applicazione dell'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984,
          n. 726,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19
          dicembre 1984, n. 863, che, al fine di evitare o ridurre le
          eccedenze di personale nel corso  della  procedura  di  cui
          all'art. 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o  al  fine
          di   evitare   licenziamenti   plurimi   individuali    per
          giustificato  motivo  oggettivo,  stipulano  contratti   di
          solidarieta', viene corrisposto, per un periodo massimo  di
          due  anni,  un  contributo  pari  alla  meta'   del   monte
          retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di
          orario.  Il  predetto  contributo  viene  erogato  in  rate
          trimestrali e ripartito in parti uguali tra l'impresa  e  i
          lavoratori interessati. Per questi ultimi il contributo non
          ha  natura  di  retribuzione   ai   fini   degli   istituti
          contrattuali  e  di  legge,  ivi  compresi   gli   obblighi
          contributivi previdenziali ed assistenziali. Ai  soli  fini
          pensionistici  si  terra'  conto,  per  il  periodo   della
          riduzione,  dell'intera  retribuzione  di  riferimento.  La
          presente disposizione non trova applicazione in riferimento
          ai periodi successivi al 31 dicembre 1995. 
              6. Ai fini  di  cui  al  comma  5,  l'impresa  presenta
          istanza, corredata dall'accordo sindacale, agli uffici  del
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale  competenti
          a norma dell'art. 4, comma 15, della L. 23 luglio 1991,  n.
          223; l'ammissione e' disposta, con decreto del Ministro del
          lavoro e della  previdenza  sociale,  entro  quarantacinque
          giorni dalla presentazione dell'istanza, ovvero dalla  data
          di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   qualora
          l'istanza sia stata presentata in data ad essa anteriore  e
          comunque fermi restando i trattamenti in essere. 
              7. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche
          a  tutte  le  imprese  alberghiere,  nonche'  alle  aziende
          termali  pubbliche  e  private  operanti  nelle   localita'
          termali  che  presentano  gravi  crisi  occupazionali.   Il
          Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, d'intesa con il Ministro del lavoro e
          della  previdenza  sociale  e  sentite  le   organizzazioni
          sindacali  maggiormente  rappresentative,  forma   l'elenco
          delle  localita'  termali  cui  si  applicano  le  suddette
          disposizioni. 
              8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano  alle
          imprese artigiane non rientranti nel campo di  applicazione
          del trattamento straordinario  di  integrazione  salariale,
          anche ove occupino meno di sedici dipendenti, a  condizione
          che i lavoratori con  orario  ridotto  da  esse  dipendenti
          percepiscano, a carico di  fondi  bilaterali  istituiti  da
          contratti collettivi  nazionali  o  territoriali  stipulati
          dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro  e  dei
          lavoratori   maggiormente   rappresentative    sul    piano
          nazionale, una prestazione di entita'  non  inferiore  alla
          meta' della quota  del  contributo  pubblico  destinata  ai
          lavoratori. 
              9.  Fino  al  31  dicembre  1995,   il   requisito   di
          ventiquattro mesi di cui all'art. 19, comma 1, della L.  23
          luglio  1991,  n.  223,  e'  ridotto  a  dodici   mesi.   I
          trattamenti   relativi   ai   dipendenti   delle    imprese
          beneficiarie dell'intervento straordinario di  integrazione
          salariale da  meno  di  ventiquattro  mesi  possono  essere
          autorizzati nei limiti del complessivo importo di  lire  95
          miliardi   con   riferimento    all'intero    periodo    di
          anticipazione. 
              10. Nel contratto di solidarieta'  vengono  determinate
          anche le  modalita'  attraverso  le  quali  l'impresa,  per
          soddisfare temporanee  esigenze  di  maggior  lavoro,  puo'
          modificare  in  aumento,  nei  limiti  del  normale  orario
          contrattuale, l'orario  ridotto  determinato  dal  medesimo
          contratto. 
              11. Per i contratti di solidarieta' gia' stipulati alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente  decreto,  ove   le   parti   non   provvedano   a
          disciplinare  la  materia  di  cui  al   comma   10,   puo'
          provvedervi, su richiesta dell'impresa,  l'ispettorato  del
          lavoro territorialmente competente. 
              12. Il maggior lavoro prestato ai sensi  del  comma  10
          comporta una corrispondente riduzione  del  trattamento  di
          integrazione salariale ovvero del contributo  previsto  dal
          comma 5. 
              13. Alle finalita' del presente  articolo  si  provvede
          nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo
          nell'ambito del Fondo  di  cui  all'art.  1,  comma  7.  Le
          modalita'   di   rimborso   alle   gestioni   previdenziali
          interessate sono definite con i decreti di cui all'art.  1,
          comma 5.". 
              Il D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218  (Regolamento  recante
          norme  per  la  semplificazione  del  procedimento  per  la
          concessione del trattamento di cassa integrazione  guadagni
          straordinaria e di integrazione salariale a  seguito  della
          stipula di contratti di solidarieta', ai sensi dell'art. 20
          della L. 15 marzo 1997, n. 59 - allegato  1,  numeri  90  e
          91), abrogato dal presente  decreto,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2000, n. 181. 
              Si riporta l'art. 44  del  decreto-legge  30  settembre
          2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2003, n. 326 (Disposizioni urgenti per favorire lo
          sviluppo e  per  la  correzione  dell'andamento  dei  conti
          pubblici), come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 44. (Disposizioni varie in materia previdenziale) 
              1. L'art. 9, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67,
          e successive modificazioni e  integrazioni,  si  interpreta
          nel senso che  le  agevolazioni  di  cui  al  comma  5  del
          medesimo art. 9, cosi' come sostituito dall'art.  11  della
          legge 24 dicembre 1993, n. 537, non sono cumulabili  con  i
          benefici di cui al comma 1, dell'art.  14  della  legge  1°
          marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni, e al comma 6
          dell'art. 1 del decreto-legge 30  dicembre  1987,  n.  536,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  febbraio
          1988, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni. 
              2. A decorrere dal  1°  gennaio  2004,  ai  fini  della
          tutela previdenziale, i produttori di 3° e 4° gruppo di cui
          agli articoli  5  e  6  del  contratto  collettivo  per  la
          disciplina  dei  rapporti  fra  agenti  e   produttori   di
          assicurazione   del   25   maggio   1939   sono    iscritti
          all'assicurazione  obbligatoria   per   l'invalidita',   la
          vecchiaia  ed  i  superstiti  degli   esercenti   attivita'
          commerciali. Nei confronti dei predetti soggetti non  trova
          applicazione il livello minimo imponibile previsto ai  fini
          del versamento dei contributi  previdenziali  dall'art.  1,
          comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e  si  applica,
          indipendentemente dall'anzianita'  contributiva  posseduta,
          il sistema di calcolo contributivo di cui all'art. 1  della
          legge 8 agosto 1995, n. 335. Gli stessi  possono  chiedere,
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto,  di  regolarizzare,  al  momento   dell'iscrizione
          all'INPS, i contributi relativi a periodi durante  i  quali
          abbiano svolto l'attivita' di produttori di terzo e  quarto
          gruppo, risultanti da atti aventi data  certa,  nel  limite
          dei cinque anni precedenti il 1°  gennaio  2004.  L'importo
          dei predetti contributi e' maggiorato di un interesse annuo
          in misura  pari  al  tasso  ufficiale  di  riferimento.  Il
          pagamento  puo'  essere  effettuato,  a   richiesta   degli
          interessati, in rate mensili, non  superiori  a  trentasei,
          con  l'applicazione  del  tasso  ufficiale  di  riferimento
          maggiorato di due punti. I contributi comunque  versati  da
          tali  soggetti   alla   gestione   commercianti   rimangono
          acquisiti alla gestione stessa. A decorrere dal 1°  gennaio
          2004 i soggetti  esercenti  attivita'  di  lavoro  autonomo
          occasionale e gli incaricati alle vendite  a  domicilio  di
          cui all'art. 19 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
          114, sono iscritti alla gestione separata di  cui  all'art.
          2, comma 26, della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  solo
          qualora il reddito annuo derivante da dette  attivita'  sia
          superiore ad euro 5.000. Per il versamento  del  contributo
          da  parte  dei  soggetti  esercenti  attivita'  di   lavoro
          autonomo occasionale si applicano le modalita' ed i termini
          previsti per  i  collaboratori  coordinati  e  continuativi
          iscritti alla predetta gestione separata. 
              3. All'art. 14 del decreto-legge 31  dicembre  1996  n.
          669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
          1997, n. 30, e successive modificazioni, sono apportate  le
          seguenti modificazioni: 
              a) al comma 1, il secondo  periodo  e'  sostituito  dal
          seguente: "Prima di tale  termine  il  creditore  non  puo'
          procedere ad esecuzione forzata ne' alla notifica  di  atto
          di precetto"; 
              b) il comma 1-bis e' sostituito  dal  seguente:  "1-bis
          Gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli  atti
          di precetto nonche' gli atti di  pignoramento  e  sequestro
          devono essere notificati  a  pena  di  nullita'  presso  la
          struttura  territoriale  dell'Ente   pubblico   nella   cui
          circoscrizione risiedono i soggetti privati  interessati  e
          contenere i dati  anagrafici  dell'interessato,  il  codice
          fiscale ed il domicilio. Il pignoramento di crediti di  cui
          all'art. 543 del codice di procedura  civile  promosso  nei
          confronti di Enti ed Istituti esercenti forme di previdenza
          ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale
          deve  essere  instaurato,  a   pena   di   improcedibilita'
          rilevabile d'ufficio,  esclusivamente  innanzi  al  giudice
          dell'esecuzione della sede principale del  Tribunale  nella
          cui circoscrizione ha sede  l'ufficio  giudiziario  che  ha
          emesso il provvedimento in forza  del  quale  la  procedura
          esecutiva e'  promossa.  Il  pignoramento  perde  efficacia
          quando dal suo compimento e' trascorso un  anno  senza  che
          sia stata disposta l'assegnazione. L'ordinanza che  dispone
          ai sensi dell'art.  553  del  codice  di  procedura  civile
          l'assegnazione dei crediti in pagamento perde efficacia  se
          il creditore procedente, entro il termine di un anno  dalla
          data in cui e'  stata  emessa,  non  provvede  all'esazione
          delle somme assegnate". 
              4. L'azione giudiziaria  relativa  al  pagamento  degli
          accessori  del  credito  in  materia   di   previdenza   ed
          assistenza obbligatorie, di cui al  primo  comma  dell'art.
          442 del codice di procedura civile,  puo'  essere  proposta
          solo dopo che siano decorsi 120 giorni  da  quello  in  cui
          l'attore ne abbia richiesto il pagamento alla  sede  tenuta
          all'adempimento a mezzo di lettera raccomandata con  avviso
          di ricevimento, contenente i dati anagrafici,  residenza  e
          il codice fiscale del creditore, nonche' i  dati  necessari
          per l'identificazione del credito. 
              5.  Al  fine  di  contrastare  il  lavoro  sommerso   e
          l'evasione  contributiva,  le  aziende,  istituti,  enti  e
          societa' che stipulano  contratti  di  somministrazione  di
          energia elettrica o di  forniture  di  servizi  telefonici,
          nonche' le  societa'  ad  esse  collegate,  sono  tenute  a
          rendere disponibili agli Enti pubblici gestori di forme  di
          previdenza e assistenza obbligatorie i dati  relativi  alle
          utenze contenuti nei rispettivi archivi.  Le  modalita'  di
          fornitura dei dati, anche mediante collegamenti telematici,
          sono definite con apposite convenzioni da stipularsi  entro
          60 giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. Le stesse convenzioni prevederanno il rimborso dei
          soli costi diretti sostenuti per la fornitura dei dati. Gli
          Enti  previdenziali  in  possesso  dei  dati  personali   e
          identificativi  acquisiti  per   effetto   delle   predette
          convenzioni, in qualita' di titolari  del  trattamento,  ne
          sono  responsabili  ai  sensi  dell'art.  29  del   decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
              6. (abrogato). 
              7.  A  decorrere  dal  30  aprile  2004,  la   denuncia
          aziendale di cui all'art.  5  del  decreto  legislativo  11
          agosto  1993,  n.  375,  e  successive  modificazioni,   e'
          presentata  su  apposito  modello  predisposto   dall'INPS.
          Qualora, a seguito della stima tecnica di cui  all'art.  8,
          comma 2, del citato decreto legislativo n.  375  del  1993,
          sia verificato il mancato svolgimento, in tutto o in parte,
          della prestazione lavorativa, l'INPS disconosce  la  stessa
          prestazione ai fini della tutela previdenziale. 
              8. A decorrere  dal  1°  gennaio  2006  le  domande  di
          iscrizione e annotazione nel registro delle imprese  e  nel
          REA  presentate  alle  Camere  di   commercio,   industria,
          artigianato e agricoltura dalle imprese artigiane,  nonche'
          da quelle esercenti attivita' commerciali di  cui  all'art.
          1, commi 202 e seguenti, della legge 23 dicembre  1996,  n.
          662, hanno effetto, sussistendo  i  presupposti  di  legge,
          anche ai fini dell'iscrizione agli enti previdenziali e del
          pagamento dei contributi agli stessi dovuti. 
              8-bis. Per le finalita' di cui al comma 8, il Ministero
          delle attivita' produttive integra la  modulistica  in  uso
          con   gli   elementi   indispensabili   per   l'attivazione
          automatica dell'iscrizione agli enti previdenziali, secondo
          le indicazioni da essi fornite.  Le  Camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura,  attraverso  il  loro
          sistema informatico, trasmettono agli enti previdenziali le
          risultanze delle nuove iscrizioni, nonche' le cancellazioni
          e le variazioni relative  ai  soggetti  tenuti  all'obbligo
          contributivo, secondo modalita' di  trasmissione  dei  dati
          concordate dalle parti.  Entro  trenta  giorni  dalla  data
          della trasmissione, gli enti previdenziali notificano  agli
          interessati l'avvenuta iscrizione e richiedono il pagamento
          dei contributi dovuti ovvero notificano agli interessati le
          cancellazioni e le  variazioni  intervenute.  Entro  il  30
          giugno 2006 le procedure per tali iscrizioni ed annotazioni
          sono rese disponibili per il tramite  della  infrastruttura
          tecnologica del portale www.impresa.gov.it. 
              8-ter. A decorrere  dal  1°  gennaio  2006  i  soggetti
          interessati  dalle  disposizioni  del  presente   articolo,
          comunque  obbligati  al  pagamento  dei  contributi,   sono
          esonerati dall'obbligo di presentare apposita richiesta  di
          iscrizione agli enti previdenziali. Entro l'anno  2007  gli
          enti  previdenziali  allineano  i   propri   archivi   alle
          risultanze del registro delle imprese anche in  riferimento
          alle domande  di  iscrizione,  cancellazione  e  variazione
          prodotte anteriormente al 1° gennaio 2006. 
              8-quater. Le disposizioni di cui ai commi  8,  8-bis  e
          8-ter non comportano oneri  a  carico  del  bilancio  dello
          Stato. 
              9.  A  partire  dalle  retribuzioni   corrisposte   con
          riferimento al mese di gennaio 2005, i sostituti  d'imposta
          tenuti al rilascio della certificazione di cui all'art.  4,
          commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.  322,  e
          successive modificazioni, trasmettono  mensilmente  in  via
          telematica, direttamente o tramite gli  incaricati  di  cui
          all'art. 3, commi 2-bis e 3,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica  27  luglio  1998,  n.  322,  all'Istituto
          Nazionale  della   Previdenza   Sociale   (INPS)   i   dati
          retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei
          contributi,   per   l'implementazione    delle    posizioni
          assicurative   individuali   e   per   l'erogazione   delle
          prestazioni, entro l'ultimo giorno del  mese  successivo  a
          quello di riferimento. Tale disposizione si  applica  anche
          nei confronti dell'Istituto Nazionale di Previdenza  per  i
          Dipendenti  dell'Amministrazione  Pubblica   (INPDAP)   con
          riferimento ai sostituti d'imposta tenuti al rilascio della
          certificazione di cui all'art. 4, commi 6-ter  e  6-quater,
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22  luglio   1998,   n.   322,   e   successive
          modificazioni, il cui personale  e'  iscritto  al  medesimo
          Istituto. Entro il 30 giugno 2004  gli  enti  previdenziali
          provvederanno  ad  emanare   le   istruzioni   tecniche   e
          procedurali  necessarie  per  la  trasmissione  dei  flussi
          informativi ed attiveranno  una  sperimentazione  operativa
          con  un  campione  significativo   di   aziende,   enti   o
          amministrazioni,  distinto  per  settori  di  attivita'   o
          comparti, che dovra'  concludersi  entro  il  30  settembre
          2004. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al fine di garantire
          il  monitoraggio  dei  flussi  finanziari   relativi   alle
          prestazioni sociali erogate, i datori  di  lavoro  soggetti
          alla  disciplina  prevista  dal  decreto   ministeriale   5
          febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  67
          del  13  marzo  1969,   e   successive   modificazioni   ed
          integrazioni, sono tenuti a trasmettere per via  telematica
          le  dichiarazioni  di  pertinenza  dell'INPS,  secondo   le
          modalita' stabilite dallo stesso Istituto. 
              9-bis. Il comma 7 dell'art. 41 della legge 27  dicembre
          2002, n. 289, e' sostituito dal seguente: 
              "7. Per gli  anni  2004-2007  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 1, commi 6, 7 e 8,  del  decreto-legge  11  giugno
          2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
          luglio 2002, n.  172,  si  applicano  anche  ai  lavoratori
          licenziati da enti  non  commerciali  operanti  nelle  aree
          individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del  regolamento
          (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un
          organico  superiore  alle  2.000  unita'  lavorative,   nel
          settore della sanita' privata ed  in  situazione  di  crisi
          aziendale  in  seguito  a  processi  di   riconversione   e
          ristrutturazione  aziendale,  nel  limite  massimo  di  350
          unita'.  Il  trattamento   economico,   comprensivo   della
          contribuzione figurativa e, ove  spettanti,  degli  assegni
          per il nucleo familiare, e' corrisposto in misura  pari  al
          massimo dell'indennita' di mobilita' prevista  dalle  leggi
          vigenti e per la durata di 48 mesi. Ai lavoratori di cui al
          presente  comma  si  applicano,  ai  fini  del  trattamento
          pensionistico, le disposizioni di  cui  all'art.  11  della
          legge 23 dicembre 1994,  n.  724,  e  relativa  tabella  A,
          nonche' le disposizioni di cui all'art.  59,  commi  6,  7,
          lettere a) e b), e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449". 
              9-ter. Al comma 8 dell'art. 41 della legge 27  dicembre
          2002, n. 289, sono soppresse le parole: "di 6.667.000  euro
          per  l'anno  2003".  Al  medesimo  comma  le  parole:   "di
          10.467.000 euro per l'anno 2004 e  di  3.800.000  euro  per
          l'anno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "di  6.400.000
          euro per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007". 
              9-quater. Le dotazioni del Fondo  di  cui  all'art.  1,
          comma  7,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.   148,
          convertito, con modificazioni, della legge 19 luglio  1993,
          n. 236, sono incrementate nella misura  di  2.600.000  euro
          per l'anno 2005 e di 6.400.000 euro per ciascuno degli anni
          2006 e 2007. All'onere per gli anni 2005, 2006  e  2007  si
          provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
          dell'anno 2005 dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio  triennale  2003-2005,   nell'ambito   dell'unita'
          previsionale di base di  conto  capitale  "Fondo  speciale"
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2003,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando   l'accantonamento   relativo    al    medesimo
          dicastero. 
              9-quinquies. I soggetti di cui all'art. 3  del  decreto
          legislativo  16  settembre  1996,  n.  564,  e   successive
          modificazioni, che  non  hanno  presentato  la  domanda  di
          accredito della  contribuzione  figurativa  per  i  periodi
          anteriori al 1° gennaio 2003, secondo le modalita' previste
          dal medesimo art. 3 del citato decreto legislativo, possono
          esercitare tale facolta' entro il 31 marzo 2005.". 
              Si riporta l'art. 3 della citata legge n. 92 del  2012,
          come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 3. Tutele in costanza di rapporto di lavoro 
              1. (abrogato). 
              2. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2013  ai  lavoratori
          addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati  con
          contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle  imprese  e
          agenzie di cui all'art. 17, commi 2 e  5,  della  legge  28
          gennaio 1994, n.  84,  e  successive  modificazioni,  e  ai
          lavoratori  dipendenti  dalle   societa'   derivate   dalla
          trasformazione delle compagnie portuali ai sensi  dell'art.
          21, comma 1, lettera b), della medesima  legge  n.  84  del
          1994, e' riconosciuta un'indennita' di importo  pari  a  un
          ventiseiesimo   del   trattamento   massimo   mensile    di
          integrazione  salariale  straordinaria,  comprensiva  della
          relativa contribuzione figurativa e degli  assegni  per  il
          nucleo familiare, per ogni giornata di  mancato  avviamento
          al lavoro, nonche' per le giornate di mancato avviamento al
          lavoro  che  coincidano,  in  base  al  programma,  con  le
          giornate definite festive, durante le quali  il  lavoratore
          sia risultato disponibile. L'indennita' e' riconosciuta per
          un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro  pari
          alla differenza tra il numero massimo di ventisei  giornate
          mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente
          lavorate in ciascun mese,  incrementato  del  numero  delle
          giornate  di  ferie,  malattia,  infortunio,   permesso   e
          indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti  di  cui  al
          presente  comma   da   parte   dell'INPS   e'   subordinata
          all'acquisizione degli elenchi recanti il numero,  distinto
          per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate  di  mancato
          avviamento  al  lavoro,  predisposti  dal  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti in  base  agli  accertamenti
          effettuati  in  sede  locale  dalle  competenti   autorita'
          portuali  o,  laddove  non   istituite,   dalle   autorita'
          marittime. 
              3. Alle imprese e agenzie di cui all'art. 17, commi 2 e
          5, della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  e  successive
          modificazioni,   e    alle    societa'    derivate    dalla
          trasformazione delle compagnie portuali ai sensi  dell'art.
          21, comma 1, lettera b), della medesima  legge  n.  84  del
          1994, nonche' ai relativi lavoratori, e'  esteso  l'obbligo
          contributivo di cui all'art.  9  della  legge  29  dicembre
          1990, n. 407. 
              4. (abrogato). 
              5. (abrogato). 
              6. (abrogato). 
              7. (abrogato). 
              8. (abrogato). 
              9. (abrogato). 
              10. (abrogato). 
              11. (abrogato). 
              12. (abrogato). 
              13. (abrogato). 
              14. (abrogato). 
              15. (abrogato). 
              16. (abrogato). 
              17. (abrogato). 
              18. (abrogato). 
              19. (abrogato). 
              19-bis. (abrogato). 
              19-ter. (abrogato). 
              20. (abrogato dal 1° gennaio 2016). 
              20-bis. (abrogato dal 1° gennaio 2016). 
              21. (abrogato dal 1° gennaio 2016). 
              22. (abrogato). 
              23. (abrogato). 
              24. (abrogato). 
              25. (abrogato). 
              26. (abrogato). 
              27. (abrogato). 
              28. (abrogato). 
              29. (abrogato). 
              30. (abrogato). 
              31. (abrogato). 
              32. (abrogato). 
              33. (abrogato). 
              34. (abrogato). 
              35. (abrogato). 
              36. (abrogato). 
              37. (abrogato). 
              38. (abrogato). 
              39. (abrogato). 
              40. (abrogato). 
              41. (abrogato). 
              42. (abrogato). 
              43. (abrogato). 
              45. (abrogato). 
              46. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono  abrogate  le
          seguenti disposizioni: 
              a) art. 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004,
          n. 291; 
              b) art. 2, comma 37, della legge 22 dicembre  2008,  n.
          203. 
              47. A decorrere dal 1° gennaio 2014, sono  abrogate  le
          seguenti disposizioni: 
              a) art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre  1996,  n.
          662; 
              b) regolamento di  cui  al  decreto  del  Ministro  del
          lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477; 
              [c) art. 1-ter del decreto-legge  5  ottobre  2004,  n.
          249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3  dicembre
          2004, n. 291; 
              d) art. 59, comma 6, quarto, quinto  e  sesto  periodo,
          della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
              48. All'art. 2 della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 475  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo:  «Il  Fondo  opera  nei   limiti   delle   risorse
          disponibili e fino ad esaurimento delle stesse»; 
              b) al comma 476  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo: «La sospensione  non  comporta  l'applicazione  di
          alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene  senza
          richiesta di garanzie aggiuntive»; 
              c) dopo il comma 476 e' inserito il seguente: 
              «476-bis. La sospensione di cui al comma 476 si applica
          anche ai mutui: 
              a) oggetto di operazioni di emissione  di  obbligazioni
          bancarie garantite ovvero  di  cartolarizzazione  ai  sensi
          della legge 30 aprile 1999, n. 130; 
              b) erogati per portabilita' tramite  surroga  ai  sensi
          dell'art. 120-quater del testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  che  costituiscono
          mutui di nuova  erogazione  alla  data  di  perfezionamento
          dell'operazione di surroga; 
              c) che hanno gia' fruito di altre misure di sospensione
          purche' tali misure non  determinino  complessivamente  una
          sospensione dell'ammortamento superiore a diciotto mesi»; 
              d) il comma 477 e' sostituito dal seguente: 
              «477. La sospensione prevista dal comma  476  non  puo'
          essere richiesta per i mutui che abbiano almeno  una  delle
          seguenti caratteristiche: 
              a) ritardo nei pagamenti  superiore  a  novanta  giorni
          consecutivi al momento della presentazione della domanda da
          parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la
          decadenza dal beneficio del termine o  la  risoluzione  del
          contratto  stesso,  anche  tramite  notifica  dell'atto  di
          precetto, o  sia  stata  avviata  da  terzi  una  procedura
          esecutiva sull'immobile ipotecato; 
              b) fruizione di agevolazioni pubbliche; 
              c) per i quali sia stata stipulata  un'assicurazione  a
          copertura del rischio che si verifichino gli eventi di  cui
          al comma 479,  purche'  tale  assicurazione  garantisca  il
          rimborso almeno degli  importi  delle  rate  oggetto  della
          sospensione e  sia  efficace  nel  periodo  di  sospensione
          stesso»; 
              e) al comma 478, le parole: «dei costi delle  procedure
          bancarie  e  degli  onorari  notarili  necessari   per   la
          sospensione  del  pagamento  delle  rate  del  mutuo»  sono
          sostituite dalle seguenti:  «degli  oneri  finanziari  pari
          agli interessi  maturati  sul  debito  residuo  durante  il
          periodo di sospensione,  corrispondente  esclusivamente  al
          parametro di riferimento del tasso di  interesse  applicato
          ai  mutui  e,  pertanto,  al  netto  della  componente   di
          maggiorazione sommata a tale parametro»; 
              f) il comma 479 e' sostituito dal seguente: 
              «479. L'ammissione al beneficio di cui al comma 476  e'
          subordinata esclusivamente all'accadimento  di  almeno  uno
          dei  seguenti  eventi,  intervenuti  successivamente   alla
          stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei tre  anni
          antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio: 
              a) cessazione del rapporto di  lavoro  subordinato,  ad
          eccezione delle  ipotesi  di  risoluzione  consensuale,  di
          risoluzione per limiti di eta' con diritto  a  pensione  di
          vecchiaia o di  anzianita',  di  licenziamento  per  giusta
          causa o giustificato motivo soggettivo, di  dimissioni  del
          lavoratore non per giusta causa; 
              b) cessazione dei rapporti di lavoro  di  cui  all'art.
          409,  numero  3),  del  codice  di  procedura  civile,   ad
          eccezione delle  ipotesi  di  risoluzione  consensuale,  di
          recesso  datoriale  per  giusta  causa,  di   recesso   del
          lavoratore non per giusta causa; 
              c) morte o riconoscimento di handicap grave,  ai  sensi
          dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.  104,
          ovvero di  invalidita'  civile  non  inferiore  all'80  per
          cento». 
              49. Le disposizioni di  cui  ai  commi  da  475  a  479
          dell'art. 2 della legge 24  dicembre  2007,  n.  244,  come
          modificati dal comma 48 del presente articolo, si applicano
          esclusivamente  alle  domande  di  accesso  al   Fondo   di
          solidarieta' presentate dopo la data di entrata  in  vigore
          della presente legge.". 
              Il decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148  (Interventi
          urgenti a sostegno dell'occupazione), abrogato dal presente
          decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  20  maggio
          1993, n. 116.