Art. 46 
 
                 Disposizione in materia di rifiuti 
                      non ammessi in discarica 
 
  1. All'articolo 6, comma 1,  del  decreto  legislativo  13  gennaio
2003, n. 36, la lettera p) e' abrogata. 
 
          Note all'art. 46: 
              Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo
          13  gennaio  2003,  n.  36  (Attuazione   della   direttiva
          1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2003,  n.  59,  S.O.,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 6. Rifiuti non ammessi in  discarica.  -  1.  Non
          sono ammessi in discarica i seguenti rifiuti: 
              a) rifiuti allo stato liquido; 
              b) rifiuti classificati come Esplosivi (H1), Comburenti
          (H2) e Infiammabili (H3-A e H3-B), ai sensi dell'allegato I
          al decreto legislativo n. 22 del 1997; 
              c) rifiuti che contengono una o piu' sostanze corrosive
          classificate come R35 in concentrazione totale ≥ 1%; 
              d) rifiuti che contengono una o piu' sostanze corrosive
          classificate come R34 in concentrazione totale >5%; 
              e) rifiuti sanitari pericolosi a  rischio  infettivo  -
          Categoria di rischio H9 ai sensi dell'allegato  al  decreto
          legislativo n. 22 del 1997 ed ai sensi del D.M.  26  giugno
          2000, n. 219 del Ministro dell'ambiente; 
              f)   rifiuti   che   rientrano   nella   categoria   14
          dell'allegato G1 al decreto legislativo n. 22 del 1997; 
              g) rifiuti della  produzione  di  principi  attivi  per
          biocidi, come definiti ai sensi del decreto legislativo  25
          febbraio 2000, n. 174, e  per  prodotti  fitosanitari  come
          definiti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
              h) materiale specifico a rischio  di  cui  al  D.M.  29
          settembre 2000 del Ministro  della  sanita',  e  successive
          modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  263
          del  10  novembre  2000,  e  materiali  ad   alto   rischio
          disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre  1992,  n.
          508, comprese le proteine animali e i grassi fusi  da  essi
          derivati; 
              i) rifiuti che contengono o  sono  contaminati  da  PCB
          come definiti dal decreto legislativo 22  maggio  1999,  n.
          209; in quantita' superiore a 50 ppm; 
              l)  rifiuti  che  contengono  o  sono  contaminati   da
          diossine e furani in quantita' superiore a 10 ppb; 
              m)   rifiuti   che   contengono   fluidi   refrigeranti
          costituiti da CFC e HCFC, o rifiuti contaminati  da  CFC  e
          HCFC in quantita' superiore al 0,5%  in  peso  riferito  al
          materiale di supporto; 
              n)  rifiuti  che  contengono  sostanze   chimiche   non
          identificate o nuove provenienti da attivita'  di  ricerca,
          di sviluppo o di insegnamento, i cui  effetti  sull'uomo  e
          sull'ambiente non siano noti; 
              o) pneumatici interi fuori uso a partire dal 16  luglio
          2003,  esclusi  i  pneumatici  usati  come   materiale   di
          ingegneria ed i pneumatici fuori uso triturati a partire da
          tre anni da tale data, esclusi in entrambi  i  casi  quelli
          per biciclette e quelli con un diametro esterno superiore a
          1400 mm; 
              p) (abrogata) 
              2. E' vietato diluire o miscelare rifiuti al solo  fine
          di renderli conformi ai criteri di  ammissibilita'  di  cui
          all'art. 7."