Art. 46
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o
l'importatore che mette a disposizione sul mercato in qualunque forma
apparecchiature radio non conformi ai requisiti essenziali di cui
all'articolo 3, oppure apparecchiature per le quali non e' stata
eseguita la relativa procedura di valutazione di conformita' di cui
all'articolo 17, oppure apparecchiature non costruite in modo tale da
poter essere utilizzate in almeno uno Stato membro senza violare le
prescrizioni applicabili sull'uso dello spettro radio, e'
assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 5.292 a euro 31.755 e del pagamento di una somma da euro 26 a
euro 158 per ciascuna apparecchiatura. In ogni caso la sanzione
amministrativa non puo' superare la somma complessiva di euro
132.316. Alla stessa sanzione e' assoggettato chiunque apporta
modifiche alle apparecchiature dotate della prescritta marcatura che
comportano mancata conformita' ai requisiti essenziali.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o
l'importatore che mette a disposizione sul mercato in qualunque forma
apparecchiature radio che presentano almeno una delle non conformita'
di cui all'articolo 43, comma 1, lettere da a) ad l), e' assoggettato
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.322
a euro 15.877 e del pagamento di una somma da euro 13 a euro 78 per
ciascuna apparecchiatura. In ogni caso la sanzione amministrativa non
puo' superare la somma complessiva di euro 132.316.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che mette
a disposizione sul mercato in qualunque forma apparecchiature radio
che presentano anche una soltanto delle non conformita' di cui
all'articolo 43, comma 1, lettere da a) a d) e da g) ad l), e'
assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 1.322 a euro 15.877 e del pagamento di una somma da euro 13 a
euro 78 per ciascuna apparecchiatura. In ogni caso la sanzione
amministrativa non puo' superare la somma complessiva di euro
132.316.
4. Il rappresentante autorizzato ai sensi dell'articolo 11 del
presente decreto che, in relazione agli obblighi ivi previsti abbia
ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che lo autorizza ad agire
a suo nome e purche' specificato nel mandato, in presenza delle
violazioni di cui all'articolo 43, comma 1, lettere da a), b), c),
d), e), g), h), i), l), n) ed o), e' assoggettato alle sanzioni
amministrative indicate nei commi 1 e 2. Il rappresentante
autorizzato e' inoltre assoggettato alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 5.292 a euro 31.755 se non ottempera
all'obbligo di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), ovvero alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.322 a
euro 15.877 se non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 11,
comma 2, lettera b), ovvero alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1.322 a euro 7.938 se non ottempera
all'obbligo di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c).
5. Chiunque installa per attivita' professionale apparecchiature
radio che presentano almeno una delle non conformita' di cui
all'articolo 43, comma 1, lettere a) e b), ovvero le installa in
violazione delle relative restrizioni d'uso e' assoggettato alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.322 a
euro 15.877.
6. Fatti salvi i commi 1, 2 e 3, il fabbricante e l'importatore che
non ottemperano anche ad uno soltanto degli obblighi rispettivamente
di cui agli articoli 10, comma 4, e 12, comma 2, ultimi due periodi,
e 8 sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 5.292 a euro 31.755. Alla medesima sanzione e'
assoggettato il distributore che non ottempera anche ad uno soltanto
degli obblighi di cui agli all'articolo 13, comma 2, ultimi due
periodi. Fatti salvi i commi 1, 2 e 3, il fabbricante e l'importatore
che non ottemperano anche ad uno soltanto degli obblighi
rispettivamente di cui agli all'articolo 10, commi 5, 11 e 12, e
all'articolo 12, commi 4, 5, 6, 7 e 9, sono assoggettati alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.322 a
euro 15.877. E' assoggettato alla sanzione di cui al periodo
precedente anche il distributore che non ottempera anche ad uno
soltanto degli obblighi di cui agli all'articolo 13, commi 3, 4 e 5.
7. Fatta salva l'eventuale sanzione gia' applicata, l'operatore
economico interessato che non ottempera entro i tempi prescritti ai
provvedimenti di ritiro o richiamo dal mercato emanati dal Ministero
ai sensi degli articoli 40 e 42, ovvero non ottempera ai
provvedimenti emanati dagli Ispettorati territoriali del Ministero
dello sviluppo economico competenti ai sensi del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 17 luglio 2014 e successive modificazioni,
ai sensi dell'articolo 43, e' assoggettato alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.322 a euro 7.938.
8. Gli operatori economici che direttamente o indirettamente
pubblicizzano in qualunque forma apparecchiature radio difformi dalle
prescrizioni del presente decreto sono assoggettati, secondo le
rispettive responsabilita' derivanti dall'appartenenza alla tipologia
di operatori economici definita nel presente decreto, alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.308 a euro
19.847.
9. Chiunque utilizza apparecchiature, conformi al presente decreto,
ma non sottoposte a corretta manutenzione ovvero non le utilizza per
i fini previsti dal fabbricante o apporta per uso personale modifiche
alle apparecchiature dotate della prescritta marcatura che comportano
la mancata conformita' ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3,
e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 331 a euro 1.984.
10. Le apparecchiature radio messe a disposizione del mercato o in
esercizio che presentano anche una soltanto delle non conformita' di
cui all'articolo 43, comma 1, lettere a), b), c), d), e), h), m), n)
ed o), sono assoggettate al sequestro amministrativo.
11. Fatta salva la sanzione gia' applicata, decorso inutilmente il
termine di sei mesi dalla richiesta di porre fine allo stato di non
conformita' di cui all'articolo 43, comma 1, il Ministero provvede a
limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato
dell'apparecchiatura radio o garantisce che sia richiamata o ritirata
dal mercato e a confiscare le apparecchiature sequestrate.
12. Chi scientemente, salvo che il fatto costituisca reato,
nell'ambito dello svolgimento dell'attivita' di sorveglianza del
mercato fornisce notizie, informazioni e documentazione false e'
assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 3.350 a euro 20.000.
13. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
decreto sono rivalutate ogni cinque anni con decreto direttoriale del
Ministero dello sviluppo economico, in misura pari all'indice ISTAT
dei prezzi al consumo previo arrotondamento all'unita' di euro
secondo il seguente criterio: se la parte decimale e' inferiore a 50
centesimi l'arrotondamento va effettuato per difetto, se e' uguale o
superiore a 50 l'arrotondamento va effettuato per eccesso. L'importo
della sanzione pecuniaria rivalutato secondo i predetti criteri si
applica esclusivamente per le violazioni commesse successivamente
alla data di entrata in vigore del decreto direttoriale che lo
prevede.
Note all'art. 46:
- Per i riferimenti normativi del decreto del Ministero
dello sviluppo economico 17 luglio 2014, si veda nelle note
all'articolo 39.