Art. 46 
 
                      Modifiche all'articolo 60 
               del decreto legislativo n. 82 del 2005 
 
  1. All'articolo 60 del decreto legislativo  n.  82  del  2005  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole da:  «utilizzabile»  a:  «vigenti»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «rilevante  per  lo  svolgimento  delle
funzioni istituzionali delle altre pubbliche  amministrazioni,  anche
solo per fini statistici,  nel  rispetto  delle  competenze  e  delle
normative vigenti e possiedono i requisiti di cui al comma 2»; 
    b) al comma 2, secondo periodo, le parole da: «La  realizzazione»
a: «di cui all'articolo 73» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Tali
sistemi  informativi  possiedono   le   caratteristiche   minime   di
sicurezza, accessibilita' e interoperabilita'  e  sono  realizzati  e
aggiornati secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71»; 
    c) il comma 3 e' abrogato; 
    d) al comma 3-bis, alinea, le parole: «e  fino  all'adozione  del
decreto di cui al comma 3» sono soppresse; 
    e) dopo il comma 3-bis e' inserito il  seguente:  «3-ter.  L'AgID
pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco delle basi  di  dati
di interesse nazionale realizzate ai sensi del presente articolo.». 
 
          Note all'art. 46: 
              - si riporta  il  testo  dell'articolo  60  del  citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 60 (Base di dati di interesse nazionale) 
              1. Si definisce base di  dati  di  interesse  nazionale
          l'insieme   delle   informazioni   raccolte    e    gestite
          digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee  per
          tipologia e contenuto e la cui conoscenza e' rilevante  per
          lo svolgimento delle  funzioni  istituzionali  delle  altre
          pubbliche amministrazioni, anche solo per fini  statistici,
          nel rispetto delle competenze e delle normative  vigenti  e
          possiedono i requisiti di cui al comma 2. 
              2.   Ferme   le   competenze   di   ciascuna   pubblica
          amministrazione, le basi di  dati  di  interesse  nazionale
          costituiscono, per ciascuna tipologia di dati,  un  sistema
          informativo unitario che tiene conto  dei  diversi  livelli
          istituzionali   e    territoriali    e    che    garantisce
          l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime
          da parte delle pubbliche amministrazioni interessate.  Tali
          sistemi informativi possiedono le caratteristiche minime di
          sicurezza,  accessibilita'  e  interoperabilita'   e   sono
          realizzati e aggiornati secondo le regole tecniche  di  cui
          all'articolo 71 e secondo le  vigenti  regole  del  Sistema
          statistico  nazionale  di  cui  al  decreto  legislativo  6
          settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni. 
              3. (abrogato) 
              3-bis. In sede di prima applicazione  sono  individuate
          le seguenti basi di dati di interesse nazionale: 
              a) repertorio nazionale dei dati territoriali; 
              b) anagrafe nazionale della popolazione residente; 
              c) banca dati nazionale dei contratti pubblici  di  cui
          all'articolo 62-bis; 
              d) casellario giudiziale; 
              e) registro delle imprese; 
              f) gli archivi automatizzati in materia di immigrazione
          e di asilo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto  del
          Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242; 
              f-bis) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA); 
              f-ter)  anagrafe  delle   aziende   agricole   di   cui
          all'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al  decreto
          del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503. 
              3-ter. L'AgID pubblica sul proprio  sito  istituzionale
          l'elenco  delle  basi  di  dati  di   interesse   nazionale
          realizzate ai sensi del presente articolo. 
                
              4. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si
          provvede con il  fondo  di  finanziamento  per  i  progetti
          strategici del settore informatico di cui all'articolo  27,
          comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.»