(Accordo-art. 46)
 
                             Articolo 46 
 
                         Capacita' giuridica 
 
  Qualsiasi persona fisica o giuridica o organismo equivalente a  una
persona giuridica, autorizzato ad avviare procedimenti  conformemente
al proprio diritto nazionale, ha  capacita'  processuale  dinanzi  al
tribunale.