Art. 46 
 
Disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i
dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate 
  1. Per i dirigenti delle Forze di polizia  ad  ordinamento  civile,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
e' istituita un'area negoziale, limitata agli istituti  normativi  in
materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, di  cui  al
comma 2, nel rispetto del principio di sostanziale  perequazione  dei
trattamenti dei dirigenti  delle  Forze  di  polizia  e  delle  Forze
armate, ferme restando la peculiarita' dei rispettivi  ordinamenti  e
le disposizioni di cui all'articolo  6  del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 195. 
  2. Le materie oggetto delle procedure negoziali  per  il  personale
dirigente di cui al comma 1 sono: 
    a) il trattamento accessorio: 
    b) le misure per incentivare l'efficienza del servizio; 
    c) il congedo ordinario, il congedo straordinario; 
    d) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; 
    e) i permessi brevi per esigenze personali; 
    f) le aspettative i distacchi e i permessi sindacali; 
    g) il trattamento di missione e di trasferimento; 
    h) i criteri di  massima  per  la  formazione  e  l'aggiornamento
professionale; 
    i) i criteri di massima per la gestione degli enti di  assistenza
del personale. 
  3. L'accordo sindacale  per  le  materie  di  cui  al  comma  2  e'
stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro
per  la  semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione,  che   la
presiede,  e   dai   Ministri   dell'interno,   della   giustizia   e
dell'economia  e  delle  finanze,  o  dai  Sottosegretari  di   Stato
rispettivamente delegati, e da una  delegazione  sindacale,  composta
dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul
piano nazionale del personale dirigente della Polizia di Stato  e  di
quello del Corpo di polizia penitenziaria,  individuate  con  decreto
del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione  in
conformita' alle disposizioni vigenti  per  il  pubblico  impiego  in
materia di accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata,
con esclusivo riferimento al solo personale dirigente, tenendo  conto
del dato associativo  e  del  dato  elettorale,  anche  ai  fini  del
riconoscimento di una proporzionale  aliquota  di  aspettative  e  di
permessi per motivi sindacali; le modalita' di espressione  del  dato
elettorale,  le  relative  forme  di   rappresentanza   e   le   loro
attribuzioni sono definite, tra  le  suddette  delegazioni  di  parte
pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con decreto del
Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il
predetto decreto del Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione tiene conto del solo dato associativo.  L'accordo  e'
recepito con decreto del Presidente della Repubblica. 
  4. Con decreto del Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, sentiti i Ministri dell'interno, della  giustizia  e
dell'economia e delle finanze, nonche' il Ministro della  difesa,  da
adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto, sono definite le modalita' attuative di quanto previsto  dal
commi 2 e 3, attraverso l'applicazione, in quanto compatibili,  delle
procedure perviste dal decreto legislativo 12 maggio  1995,  n.  195,
con esclusione della negoziazione decentrata  e  delle  modalita'  di
accertamento della rappresentativita' sindacale. 
  5. All'attuazione del comma 3 si provvede nei  limiti  della  quota
parte  di  risorse  destinate  alla  rivalutazione  del   trattamento
accessorio  del  personale  dirigente  delle  Forze  di   polizia   a
ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 24, comma 1,  della  legge
23 dicembre 1998, n. 448. 
  6. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta  dei  Ministri  della  semplificazione  e   della   pubblica
amministrazione,  della  difesa  e  dell'economia  e  delle  finanze,
sentiti i Ministri dell'interno e  della  giustizia,  possono  essere
estese al personale dirigente delle Forze di polizia  ad  ordinamento
militare e a quello delle forze armate,  anche  attraverso  eventuali
adattamenti  tenuto   conto   delle   peculiarita'   funzionali,   le
disposizioni adottate in attuazione di quanto previsto dal  comma  3,
al fine di assicurare la  sostanziale  perequazione  dei  trattamenti
economici accessori e degli istituti normativi  dei  dirigenti  delle
Forze di polizia ad ordinamento militare e  delle  Forze  armate  con
quelli dei dirigenti delle Forze di polizia  ad  ordinamento  civile.
All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti della  quota
parte  di  risorse  destinate  alla  rivalutazione  del   trattamento
accessorio  del  personale  dirigente  delle  Forze  di   polizia   a
ordinamento militare e delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 24,
comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 
  7.  Fino  all'adozione,  rispettivamente,  del  primo  decreto   di
recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1 e del decreto
di cui al comma 6, al personale dirigente delle Forze di  polizia  ad
ordinamento civile ed a quello delle Forze di polizia ad  ordinamento
militare  e  delle  Forze  armate   continuano   ad   applicarsi   le
disposizioni vigenti. 
 
          Note all'art. 46: 
              - Si riporta l'articolo 6 del  decreto  legislativo  12
          maggio 1995, n. 195 (Attuazione dell'art. 2 della  legge  6
          marzo  1992,  n.  216,  in   materia   di   procedure   per
          disciplinare  i  contenuti  del  rapporto  di  impiego  del
          personale delle Forze di polizia  e  delle  Forze  armate),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale  -  n.
          122 del 27 maggio 1995, S.O.: 
              "Art. 6 (Materie riservate alla legge).  -  1.  Per  il
          personale di cui all'art.  1,  restano  comunque  riservate
          alla disciplina per legge,  ovvero  per  atto  normativo  o
          amministrativo  adottato  in  base  alla   legge,   secondo
          l'ordinamento delle  singole  amministrazioni,  le  materie
          indicate dall'art. 2, comma 4, della legge 6 marzo 1992, n.
          216.". 
              - Si riporta l'articolo 24, comma  1,  della  legge  23
          dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza  pubblica  per  la
          stabilizzazione e lo sviluppo): 
              "Art.  24  (Revisione  dei  meccanismi  di  adeguamento
          retributivo per il personale non contrattualizzato). - 1. A
          decorrere dal 1° gennaio 1998  gli  stipendi,  l'indennita'
          integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei
          docenti  e  dei  ricercatori  universitari,  del  personale
          dirigente della Polizia di  Stato  e  gradi  di  qualifiche
          corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei
          colonnelli e generali delle  Forze  armate,  del  personale
          dirigente della carriera prefettizia, nonche' del personale
          della  carriera  diplomatica,  sono  adeguati  di   diritto
          annualmente in ragione  degli  incrementi  medi,  calcolati
          dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie
          di  pubblici  dipendenti   contrattualizzati   sulle   voci
          retributive,   ivi   compresa   l'indennita'    integrativa
          speciale,   utilizzate   dal    medesimo    Istituto    per
          l'elaborazione    degli    indici    delle     retribuzioni
          contrattuali. 
              (Omissis).".