Art. 46 Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. All'articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla Rubrica dopo la parola «Sicurezza» sono inserite le seguenti «e disponibilita'»; b) al comma 1-bis, lettera c), le parole «la pubblica amministrazione e l'innovazione» sono sostituite dalle seguenti: «la semplificazione e la pubblica amministrazione»; c) dopo il comma 2-bis sono aggiunti i seguenti: «2-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, aderiscono ogni anno ai programmi di sicurezza preventiva coordinati e promossi da AgID secondo le procedure dettate dalla medesima AgID con le Linee guida. 2-quater. I soggetti di cui articolo 2, comma 2, predispongono, nel rispetto delle Linee guida adottate dall'AgID, piani di emergenza in grado di assicurare la continuita' operativa delle operazioni indispensabili per i servizi erogati e il ritorno alla normale operativita'. Onde garantire quanto previsto, e' possibile il ricorso all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'erogazione di servizi applicativi, infrastrutturali e di dati, con ristoro dei soli costi di funzionamento. Per le Amministrazioni dello Stato coinvolte si provvede mediante rimodulazione degli stanziamenti dei pertinenti capitoli di spesa o mediante riassegnazione alla spesa degli importi versati a tale titolo ad apposito capitolo di entrata del bilancio statale».
Note all'art. 46: - Si riporta il testo dell'articolo 51 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente decreto: «Art. 51 (Sicurezza e disponibilita' dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni). - 1. Con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 sono individuate le soluzioni tecniche idonee a garantire la protezione, la disponibilita', l'accessibilita', l'integrita' e la riservatezza dei dati e la continuita' operativa dei sistemi e delle infrastrutture. 1-bis. AgID attua, per quanto di competenza e in raccordo con le altre autorita' competenti in materia, il Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico e il Piano nazionale per la sicurezza cibernetica e la sicurezza informatica. AgID, in tale ambito: a) coordina, tramite il Computer Emergency Response Team Pubblica Amministrazione (CERT-PA) istituito nel suo ambito, le iniziative di prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatici; b) promuove intese con le analoghe strutture internazionali; c) segnala al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione il mancato rispetto delle regole tecniche di cui al comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni. 2. I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere custoditi e controllati con modalita' tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalita' della raccolta. 2-bis. 2.ter. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2 aderiscono ogni anno ai programmi di sicurezza preventiva coordinati e promossi da AGID secondo le procedure dettate dalla medesima AGID con Linee guida. 2.quater. I soggetti di cui articolo 2, comma 2 predispongono, nel rispetto delle Linee guida adottate dall'AgiD, piani di emergenza in grado di assicurare la continuita' operativa delle operazioni indispensabili per i servizi erogati e il ritorno alla normale operativita'. Onde garantire quanto previsto , e' possibile il ricorso all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'erogazione di servizi applicativi, infrastrutturali e di dati, con ristoro dei soli costi di funzionamento. Per le Amministrazioni dello Stato coinvolte si provvede mediante rimodulazione degli stanziamenti dei pertinenti capitoli di spesa o mediante riassegnazione alla spesa degli importi versati a tale titolo ad apposito capitolo di entrata del bilancio statale.».