Art. 46 
 
 
          Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. All'articolo 51 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla  Rubrica  dopo  la  parola  «Sicurezza»  sono  inserite  le
seguenti «e disponibilita'»; 
  b)  al  comma  1-bis,  lettera   c),   le   parole   «la   pubblica
amministrazione e l'innovazione» sono sostituite dalle seguenti:  «la
semplificazione e la pubblica amministrazione»; 
  c) dopo il comma 2-bis sono aggiunti i seguenti: «2-ter. I soggetti
di cui all'articolo 2, comma 2, aderiscono ogni anno ai programmi  di
sicurezza  preventiva  coordinati  e  promossi  da  AgID  secondo  le
procedure dettate dalla medesima AgID con le Linee guida. 
  2-quater. I soggetti di cui articolo 2, comma 2, predispongono, nel
rispetto delle Linee guida adottate dall'AgID, piani di emergenza  in
grado  di  assicurare  la  continuita'  operativa  delle   operazioni
indispensabili per i  servizi  erogati  e  il  ritorno  alla  normale
operativita'. Onde garantire quanto previsto, e' possibile il ricorso
all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  per  l'erogazione
di servizi applicativi, infrastrutturali e di dati, con  ristoro  dei
soli costi di  funzionamento.  Per  le  Amministrazioni  dello  Stato
coinvolte si provvede mediante rimodulazione degli  stanziamenti  dei
pertinenti capitoli di spesa o  mediante  riassegnazione  alla  spesa
degli importi versati a tale titolo ad apposito capitolo  di  entrata
del bilancio statale». 
 
          Note all'art. 46: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  51  del  citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 51 (Sicurezza  e  disponibilita'  dei  dati,  dei
          sistemi   e   delle    infrastrutture    delle    pubbliche
          amministrazioni). - 1. Con le regole tecniche  adottate  ai
          sensi  dell'articolo  71  sono  individuate  le   soluzioni
          tecniche   idonee   a   garantire   la    protezione,    la
          disponibilita',   l'accessibilita',   l'integrita'   e   la
          riservatezza  dei  dati  e  la  continuita'  operativa  dei
          sistemi e delle infrastrutture. 
              1-bis. AgID  attua,  per  quanto  di  competenza  e  in
          raccordo con le altre autorita' competenti in  materia,  il
          Quadro strategico nazionale per la sicurezza  dello  spazio
          cibernetico  e  il  Piano  nazionale   per   la   sicurezza
          cibernetica e  la  sicurezza  informatica.  AgID,  in  tale
          ambito: 
              a) coordina, tramite  il  Computer  Emergency  Response
          Team Pubblica Amministrazione (CERT-PA) istituito  nel  suo
          ambito, le  iniziative  di  prevenzione  e  gestione  degli
          incidenti di sicurezza informatici; 
              b)  promuove   intese   con   le   analoghe   strutture
          internazionali; 
              c) segnala al Ministro  per  la  semplificazione  e  la
          pubblica amministrazione il mancato rispetto  delle  regole
          tecniche di  cui  al  comma  1  da  parte  delle  pubbliche
          amministrazioni. 
              2.   I   documenti    informatici    delle    pubbliche
          amministrazioni devono essere custoditi e  controllati  con
          modalita'  tali  da  ridurre  al   minimo   i   rischi   di
          distruzione,  perdita,  accesso  non  autorizzato   o   non
          consentito o non conforme alle finalita' della raccolta. 
              2-bis. 
              2.ter. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2 aderiscono
          ogni anno ai programmi di sicurezza preventiva coordinati e
          promossi  da  AGID  secondo  le  procedure  dettate   dalla
          medesima AGID con Linee guida. 
              2.quater.  I  soggetti  di  cui  articolo  2,  comma  2
          predispongono, nel  rispetto  delle  Linee  guida  adottate
          dall'AgiD, piani di emergenza in  grado  di  assicurare  la
          continuita' operativa delle operazioni indispensabili per i
          servizi erogati e il  ritorno  alla  normale  operativita'.
          Onde garantire quanto previsto , e'  possibile  il  ricorso
          all'articolo 15 della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  per
          l'erogazione di servizi applicativi, infrastrutturali e  di
          dati, con ristoro dei soli costi di funzionamento.  Per  le
          Amministrazioni dello Stato coinvolte si provvede  mediante
          rimodulazione degli stanziamenti dei pertinenti capitoli di
          spesa o mediante riassegnazione alla  spesa  degli  importi
          versati a tale titolo ad apposito capitolo di  entrata  del
          bilancio statale.».