(Allegato A-art. 46)
 
                              Art. 46. 
 
                      Revoca del finanziamento 
 
    1. Costituiscono cause di revoca del finanziamento: 
      a)  gravi  inadempimenti  nell'esecuzione   delle   prestazioni
previste  nel  progetto  approvato,  che   compromettono   l'impianto
complessivo del progetto di accoglienza; 
      b) gravi violazioni nelle procedure di  affidamento  agli  enti
attuatori dei servizi finanziati, accertate con sentenza  passata  in
giudicato, ovvero all'esito delle procedure di controllo; 
      c) inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilita' dei
flussi finanziari; 
      d) mancata ottemperanza alla diffida ad adempiere di  cui  agli
articoli 30 e 47. 
    2. In caso di attivazione parziale di posti entro  diciotto  mesi
dalla pubblicazione del decreto di ammissione  al  finanziamento,  si
procede alla revoca parziale del finanziamento,  da  calcolare  sulla
base del costo medio giornaliero a persona moltiplicato per il numero
dei posti non attivati. 
    3.  La  comunicazione  dell'avvio  del  procedimento  di  revoca,
effettuata ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,
comporta la sospensione del finanziamento fino alla  conclusione  del
medesimo procedimento. 
    4. L'eventuale importo da restituire e' versato dall'ente locale,
con le modalita' previste nel provvedimento di revoca.