Art. 46-bis 
 
                 Disposizioni perequative in materia 
                        diedilizia scolastica 
 
  ((1. All'articolo 2-bis del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, dopo il comma 4  e'
inserito il seguente: 
  «4-bis. Al fine di ridurre i divari territoriali  e  di  perseguire
un'equa distribuzione territoriale per  gli  interventi  straordinari
relativi alla  ristrutturazione,  al  miglioramento,  alla  messa  in
sicurezza,    all'adeguamento    antisismico     e     all'incremento
dell'efficienza energetica  degli  immobili  di  proprieta'  pubblica
adibiti all'istruzione scolastica, la quota attribuita e'  divisa  in
tre parti di pari importo in relazione alle aree geografiche del Nord
(per  le  regioni  Piemonte,  Valle  d'Aosta,   Lombardia,   Liguria,
Trentino-Alto   Adige,   Veneto,    Friuli    Venezia    Giulia    ed
Emilia-Romagna), del Centro e Isole (per le regioni Toscana,  Umbria,
Marche, Lazio, Sicilia e Sardegna) e del Sud (per le regioni Abruzzo,
Molise, Campania, Puglia,  Basilicata  e  Calabria).  Nell'ambito  di
ciascuna  area  geografica  resta  salvo   quanto   stabilito   dalla
programmazione nazionale predisposta in attuazione  dell'articolo  10
del  decreto-legge  12  settembre  2013,  n.  104,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128». 
  2. Alle risorse della quota dell'otto per  mille  dell'imposta  sul
reddito delle persone fisiche a  diretta  gestione  statale,  di  cui
all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222,  derivanti  dalle
dichiarazioni dei redditi relative agli  anni  dal  2019  al  2028  e
riferite agli interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in
sicurezza,  adeguamento  antisismico  e  incremento   dell'efficienza
energetica   degli   immobili   di   proprieta'   pubblica    adibiti
all'istruzione scolastica, di cui all'articolo  2-bis,  comma  4-bis,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  10
marzo 1998, n.76, introdotto dal comma 1 del  presente  articolo,  la
deroga prevista dal medesimo comma 4-bis si applica nei limiti  della
medesima tipologia  di  intervento,  senza  possibilita'  di  diversa
destinazione. 
  3. All'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015,  n.  107,
dopo  le  parole:  «sono  destinate»   e'   inserita   la   seguente:
«prioritariamente». 
  4. All'articolo 47, terzo comma, della legge  20  maggio  1985,  n.
222, dopo il primo periodo e'  inserito  il  seguente:  «A  decorrere
dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2019, per quanto  riguarda
la quota a diretta gestione statale, il contribuente  puo'  scegliere
tra le cinque tipologie di  intervento  di  cui  all'articolo  2  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
marzo 1998, n.76, secondo le modalita' definite con il  provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del  modello
730».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 2-bis del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  10   marzo   1998,   n.   76
          (Regolamento    recante    criteri    e    procedure    per
          l'utilizzazione della quota dell'otto per mille  dell'IRPEF
          devoluta alla diretta gestione  statale),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 2-bis (Criteri di ripartizione). - 1. La  quota
          dell'otto  per  mille  dell'IRPEF  devoluta  alla   diretta
          gestione statale e' ripartita di regola  in  considerazione
          delle finalita' perseguite  dalla  legge  in  cinque  quote
          uguali per le cinque  tipologie  di  interventi  ammesse  a
          contributo, di cui all'articolo 2, comma 1. 
                2. Se gli interventi ammessi a contributo e  valutati
          favorevolmente per una o piu'  delle  cinque  tipologie  di
          intervento non esauriscono la somma attribuita per  l'anno,
          la somma residua e' distribuita in  modo  uguale  a  favore
          delle altre tipologie di intervento. 
                3.   Il   giudizio   di    valutazione,    ai    fini
          dell'elaborazione dello schema del piano di  riparto,  deve
          tenere conto  dell'urgenza,  dell'esigenza  di  tendenziale
          concentrazione degli interventi, della  rilevanza  e  della
          qualita' degli stessi. 
                4.  Al  fine  di  perseguire  un'equa   distribuzione
          territoriale per gli interventi straordinari relativi  alla
          conservazione di beni culturali,  la  quota  attribuita  e'
          divisa per cinque in relazione alle  aree  geografiche  del
          Nord  Ovest  (per  le  regioni  Piemonte,  Valle   d'Aosta,
          Lombardia,  Liguria),  del  Nord  Est   (per   le   regioni
          Trentino-Alto   Adige,   Veneto,   Friuli-Venezia   Giulia,
          Emilia-Romagna), Centro (per le  regioni  Toscana,  Umbria,
          Marche,  Lazio),  Sud  (per  le  regioni  Abruzzo,  Molise,
          Campania, Puglia,  Basilicata,  Calabria),  Isole  (per  le
          regioni Sicilia, Sardegna). 
                4-bis. Al fine di ridurre i divari territoriali e  di
          perseguire  un'equa  distribuzione  territoriale  per   gli
          interventi straordinari relativi alla ristrutturazione,  al
          miglioramento, alla  messa  in  sicurezza,  all'adeguamento
          antisismico  e  all'incremento  dell'efficienza  energetica
          degli   immobili    di    proprieta'    pubblica    adibiti
          all'istruzione scolastica, la quota attribuita e' divisa in
          tre  parti  di  pari  importo  in   relazione   alle   aree
          geografiche  del  Nord  (per  le  regioni  Piemonte,  Valle
          d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto  Adige,  Veneto,
          Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna),  Centro  e  Isole
          (per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio,  Sicilia  e
          Sardegna), Sud (per le regioni Abruzzo,  Molise,  Campania,
          Puglia, Basilicata e  Calabria).  Nell'ambito  di  ciascuna
          area  geografica  resta   salvo   quanto   disposto   dalla
          programmazione   nazionale   predisposta   in    attuazione
          dell'articolo 10 del decreto-legge 12  settembre  2013,  n.
          104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre
          2013, n. 128. 
                5. Ai fini dell'elaborazione del piano di riparto, il
          Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri puo', anche in deroga ai criteri  di
          cui ai commi 1 e 4, fermo restando l'ambito delle finalita'
          perseguite  dalla  legge,  deliberare  di  concentrare   le
          risorse  per  specifici  interventi,  tenendo   conto   dei
          particolari  caratteri  di  eccezionalita',  necessita'  ed
          urgenza dei medesimi ovvero nel caso in cui l'importo delle
          risorse a disposizione sia inferiore o uguale a un  milione
          di euro. In tale caso, il Governo trasmette alla Camere una
          relazione nella quale illustra gli interventi nei quali  ha
          concentrato le risorse e da' conto delle ragioni per cui ha
          derogato ai criteri di cui ai commi 1 e 4. 
                6. Ove  sia  stata  disposta,  con  un  provvedimento
          legislativo di iniziativa governativa, la  riduzione  o  la
          diversa destinazione delle risorse di cui al  comma  1,  il
          Governo riferisce alle competenti Commissioni  parlamentari
          in merito alle modalita' di  reintegrazione  delle  risorse
          medesime e alle conseguenti iniziative. 
                7. Entro il 31 gennaio di ogni anno, con decreto  del
          Segretario generale  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri, sono individuati e  pubblicati,  nel  sito  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri,   i   parametri
          specifici di valutazione delle  istanze,  distinti  per  le
          cinque  tipologie  di  intervento.  Nell'apposita   sezione
          dedicata all'otto per mille del  sito  istituzionale  della
          Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri   sono   resi
          disponibili, anche in formato elaborabile, i dati  relativi
          alle richieste di ammissione al riparto delle risorse, agli
          interventi ammessi al suddetto riparto, le relazioni  delle
          Commissioni tecniche che hanno proceduto  alla  valutazione
          delle singole iniziative, gli atti relativi alla successiva
          fase di erogazione dei fondi, con esplicita indicazione dei
          termini di pagamento, nonche' i risparmi realizzati  e  che
          possono essere conservati dai beneficiari. 
                8. La concessione a soggetti  che  siano  stati  gia'
          destinatari del contributo nei due anni precedenti richiede
          specifica motivazione delle ragioni della nuova concessione
          del beneficio. Non e' ammessa la concessione del contributo
          per interventi complementari o  integrativi  di  interventi
          gia' finanziati, qualora  questi  ultimi  non  siano  stati
          completati.». 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  48  della
          legge 20 maggio 1985, n. 222  (Disposizioni  sugli  enti  e
          beni ecclesiastici in Italia e  per  il  sostentamento  del
          clero cattolico in servizio nelle diocesi): 
                «Art. 48. - Le quote di cui all'articolo 47,  secondo
          comma,  sono  utilizzate:  dallo   Stato   per   interventi
          straordinari  per  fame  nel  mondo,  calamita'   naturali,
          assistenza  ai  rifugiati  e  ai   minori   stranieri   non
          accompagnati,   conservazione   di   beni   culturali,    e
          ristrutturazione,  miglioramento,   messa   in   sicurezza,
          adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli
          immobili  di  proprieta'  pubblica  adibiti  all'istruzione
          scolastica; dalla Chiesa cattolica per  esigenze  di  culto
          della  popolazione,  sostentamento  del  clero,  interventi
          caritativi a favore  della  collettivita'  nazionale  o  di
          paesi del terzo mondo.» 
              Si riporta il testo del comma 172 dell'articolo 1 della
          legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale
          di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
          disposizioni legislative vigenti),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 1. - Commi 1. - 171 . Omissis. 
                172.  Le  risorse  della  quota  a  gestione  statale
          dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle  persone
          fisiche, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985,
          n. 222, e successive modificazioni,  relative  all'edilizia
          scolastica sono destinate prioritariamente agli  interventi
          di edilizia scolastica che si rendono necessari  a  seguito
          di   eventi   eccezionali   e   imprevedibili   individuati
          annualmente  con  decreto  del  Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, anche sulla base dei dati
          contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica. 
                Omissis.». 
              Si riporta il testo dell'articolo 47 della citata legge
          n. 222 del 1985, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 47. - Le somme da corrispondere a far tempo dal
          1° gennaio 1987 e sino a  tutto  il  1989  alla  Conferenza
          episcopale italiana e al Fondo edifici di  culto  in  forza
          delle presenti norme sono  iscritte  in  appositi  capitoli
          dello stato di previsione del Ministero del  tesoro,  verso
          contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del  medesimo
          stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031
          e  2071   dello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'interno, nonche' del capitolo n. 7871 dello  stato  di
          previsione del Ministero dei lavori pubblici. 
                A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari
          all'otto per mille dell'imposta sul reddito  delle  persone
          fisiche,  liquidata   dagli   uffici   sulla   base   delle
          dichiarazioni annuali, e' destinata, in parte, a  scopi  di
          interesse sociale  o  di  carattere  umanitario  a  diretta
          gestione  statale  e,  in  parte,  a  scopi  di   carattere
          religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica. 
                Le destinazioni di cui al  comma  precedente  vengono
          stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti
          in sede di dichiarazione annuale dei redditi.  A  decorrere
          dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2019, per quanto
          riguarda  la  quota  a   diretta   gestione   statale,   il
          contribuente puo' scegliere  tra  le  cinque  tipologie  di
          intervento di cui all'articolo 2 del regolamento di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo  1998,  n.
          76, secondo le modalita' definite con il provvedimento  del
          direttore dell'Agenzia delle entrate  di  approvazione  del
          modello 730. In caso di scelte non espresse  da  parte  dei
          contribuenti, la destinazione si stabilisce in  proporzione
          alle scelte espresse. 
                Per gli anni finanziari 1990, 1991 e  1992  lo  Stato
          corrisponde, entro il mese di marzo di ciascun  anno,  alla
          Conferenza episcopale italiana,  a  titolo  di  anticipo  e
          salvo conguaglio complessivo entro il mese di giugno  1996,
          una  somma  pari  al  contributo  alla  stessa  corrisposto
          nell'anno 1989, a norma dell'articolo 50. 
                A decorrere  dall'anno  finanziario  1993,  lo  Stato
          corrisponde annualmente, entro  il  mese  di  giugno,  alla
          Conferenza episcopale italiana,  a  titolo  di  anticipo  e
          salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo
          d'imposta  successivo,  una  somma  calcolata  sull'importo
          liquidato  dagli  uffici  sulla  base  delle  dichiarazioni
          annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente  con
          destinazione alla Chiesa cattolica.».