Art. 46 
 
 
      Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo 
 
    1. Dopo il deposito della domanda di accesso e fino al decreto di
apertura di cui all'articolo 47, il debitore puo' compiere  gli  atti
urgenti di straordinaria amministrazione  previa  autorizzazione  del
tribunale. In difetto di autorizzazione gli atti sono inefficaci e il
tribunale dispone la revoca del decreto di cui all'articolo 44, comma
1. 
    2. La domanda di autorizzazione contiene idonee informazioni  sul
contenuto  del  piano.   Il   tribunale   puo'   assumere   ulteriori
informazioni, anche da terzi e acquisisce il parere  del  commissario
giudiziale, se nominato. 
    3.   Successivamente   al   decreto   di    apertura    e    fino
all'omologazione, sull'istanza di autorizzazione provvede il  giudice
delegato. 
    4. I crediti di terzi sorti per  effetto  degli  atti  legalmente
compiuti dal debitore sono prededucibili. 
    5. I creditori non possono acquisire diritti  di  prelazione  con
efficacia  rispetto  ai  creditori  concorrenti,  salvo  che  vi  sia
l'autorizzazione prevista dai commi 1, 2 e 3. Le ipoteche  giudiziali
iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione
nel registro delle imprese della domanda di accesso  sono  inefficaci
rispetto ai creditori anteriori. 
 
--------------  
Nota redazionale  
    Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale.  
    La prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'  visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.