Art. 46 
 
Modifiche all'articolo 86 del  codice  della  giustizia  contabile  -
                              Citazione 
 
  1. All'articolo  86  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
      «5-bis.  La  costituzione  del  convenuto  sana  i  vizi  della
citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali della
domanda secondo quanto disposto al comma 4.»; 
    b) il comma 9 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 46: 
 
              - Si riporta l'articolo 86 del codice  della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 86 (Citazione). - (Omissis). 
                5-bis. La costituzione  del  convenuto  sana  i  vizi
          della citazione e restano salvi gli effetti  sostanziali  e
          processuali della domanda secondo quanto disposto al  comma
          4. 
                (Omissis). 
                8. Nel caso di integrazione della domanda, il giudice
          fissa nuova udienza e si applica l'articolo 90, commi  2  e
          3. 
                9. (abrogato). 
                10. Il mancato rispetto del termine  di  comparizione
          di cui all'articolo 88, comma  3,  rilevato  d'ufficio  dal
          giudice se il convenuto non  si  costituisce  in  giudizio,
          ovvero  eccepito  dal  convenuto   con   la   comparsa   di
          costituzione, comporta la fissazione di una  nuova  udienza
          nel rispetto dei termini.».