Art. 46 Modifiche all'articolo 86 del codice della giustizia contabile - Citazione 1. All'articolo 86 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda secondo quanto disposto al comma 4.»; b) il comma 9 e' abrogato.
Note all'art. 46: - Si riporta l'articolo 86 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 86 (Citazione). - (Omissis). 5-bis. La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda secondo quanto disposto al comma 4. (Omissis). 8. Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa nuova udienza e si applica l'articolo 90, commi 2 e 3. 9. (abrogato). 10. Il mancato rispetto del termine di comparizione di cui all'articolo 88, comma 3, rilevato d'ufficio dal giudice se il convenuto non si costituisce in giudizio, ovvero eccepito dal convenuto con la comparsa di costituzione, comporta la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini.».