(Allegato-art. 46)
                              Art. 46. 
     Tutela dei dirigenti in particolari condizioni psicofisiche 
 
    1. Allo scopo di favorire la riabilitazione  e  il  recupero  dei
dirigenti a tempo indeterminato nei confronti  dei  quali  sia  stato
accertato, da una struttura sanitaria  pubblica  o  convenzionata  in
base  alle  leggi  nazionali  e  regionali  vigenti,  lo   stato   di
tossicodipendenza o  di  alcolismo  cronico  e  che  si  impegnino  a
sottoporsi a un progetto terapeutico di  recupero  predisposto  dalle
predette strutture, sono stabilite le  seguenti  misure  di  sostegno
secondo le modalita' di sviluppo ed esecuzione del progetto: 
      a) il diritto alla conservazione del posto per l'intera  durata
del  progetto  di  recupero,  con  corresponsione   del   trattamento
economico previsto per le assenze per malattia; 
      b) concessione di permessi  giornalieri  orari  retribuiti  nel
limite massimo di due ore, per la durata del progetto; 
      c) riduzione dell'orario di lavoro,  con  l'applicazione  degli
istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a
impegno orario ridotto, limitatamente alla  durata  del  progetto  di
recupero; 
      d) assegnazione del  dirigente  a  compiti  diversi  da  quelli
abituali, quando tale misura  sia  individuata  dalla  struttura  che
gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto. 
    2. I dirigenti, i cui  parenti  entro  il  secondo  grado  o,  in
mancanza, entro il terzo grado ovvero i  conviventi  ai  sensi  della
legge n. 76/2016 che si trovino nelle condizioni previste dal comma 1
ed abbiano iniziato  a  dare  attuazione  al  progetto  di  recupero,
possono fruire dell'aspettativa per motivi di famiglia  per  l'intera
durata del progetto medesimo. 
    3. I periodi di assenza di cui al presente articolo  non  vengono
presi in considerazione ai fini del periodo di comporto previsto  per
le assenza per malattia. 
    4. Il dirigente deve riprendere servizio presso l'azienda o  ente
nei  quindici  giorni  successivi  alla  data  di  completamento  del
progetto di recupero. 
    5. Qualora risulti che i dirigenti di  cui  al  comma  1  non  si
sottopongono per loro volonta' alle  previste  terapie,  l'azienda  o
ente puo' procedere all'accertamento dell'idoneita' psicofisica degli
stessi  allo  svolgimento  della  prestazione  lavorativa,   con   le
modalita' previste  dalle  disposizioni  relative  alle  assenze  per
malattia. 
    6. Qualora, durante  il  periodo  di  sospensione  dell'attivita'
lavorativa,  vengano  meno  i  motivi  che  hanno   giustificato   la
concessione del beneficio di cui al presente articolo,  il  dirigente
e' tenuto a riprendere servizio di  propria  iniziativa  o  entro  il
termine appositamente fissato dall'azienda o ente. 
    7. Nei confronti del dirigente  che,  salvo  casi  di  comprovato
impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla conclusione
del progetto di recupero o alla scadenza del termine di cui al  comma
6, il rapporto di lavoro e'  risolto  nel  rispetto  della  normativa
disciplinare.