(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 461)
                 Art. 461 (Art. 78 del Testo Unico) 

 
            PRESCRIZIONI PER L'EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO 
                  NELLO SPAZIO RISERVATO AL CARICO 

 
  Le materie e oggetti delle classi 1-a), 1-b), 1-c): 
  - i gas  infiammabili  della  classe  I-d)  enumerati  all'atticolo
precedente, nonche' l'acetilene disciolta (13°); 
  - le materie della classe I-e); 
  - le  materie  liquide  infiammabili  del  1°,  2°  e  3°,  nonche'
l'aldeide acetica, l'acetone e le miscele di  acetone  del  5°  della
classe III-a); 
  - le materie solide infiammabili dal 3° all'8° della classe III-b) 
  - le materie comburenti della classe III-c); 
  - le materie corrosive del 1°-c) 2 e 1°-f) 3  della  classe  V  non
possono essere trasportate in veicoli sui quali lo  spazio  riservato
al carico comporti un equipaggiamento elettrico che non  soddisfi  le
seguenti esigenze: 
    a) tutti i conduttori che si trovano dietro la parete  posteriore
della cabina,  salvo  che  si  tratti  di  cavi  sotto  piombo  o  di
condutture analoghe ai cavi, protette da  involucro  metallico  senza
saldatore  e  inossidabile,  devono  essere  sistemati  dentro   tubi
metallici stagni; 
    b) l'apparecchiatura elettrica  (interruttori,  porta  lampade  e
simili) sistemata all'interno della Cassa  del  veicolo  deve  essere
impermeabile ai gas o sistemata dentro dispositivi antideflagranti; 
    c) le lampade che si trovino dietro la  parete  posteriore  della
cabina devono avere le aperture di ingresso dei conduttori stagno  ed
essere munite di un vetro protettore resistente a chiusura stagna. Se
le lampade noti sono fissate in cavita' delle pareti o del tetto  che
le proteggano contro ogni guasto meccanico, devono essere protette da
un solido paniere o da una griglia di protezione.