Art. 462.
(Capacita' delle persone fisiche).
Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al
tempo dell'apertura della successione.
Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell'apertura
della successione chi e' nato entro i trecento giorni dalla morte
della persona della cui successione si tratta.
Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata
persona vivente al tempo della morte del testatore, benche' non
ancora concepiti.