Art. 463. Tabella di valutazione 1. I trasferimenti a domanda sono disposti tenuto conto dell'anzianita' di servizio di ruolo, delle esigenze di famiglia e dei titoli da valutarsi sulla base di apposita tabella approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Per il personale direttivo e' valutabile la durata del servizio nel ruolo di appartenenza. 2. Nella tabella di valutazione e' previsto un punteggio particolare per il personale direttivo, docente ed educativo, che sia rimasto nella stessa sede o scuola per almeno 3 anni. 3. L'anzianita' di servizio di ruolo e' valutata in modo che il servizio prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza sia computato in misura doppia rispetto ad altro servizio riconosciuto o valutato. E' altresi' attribuito un punteggio per il superamento delle prove di concorsi per titoli ed esami per l'accesso al ruolo di appartenenza o ai ruoli di pari livello o di livello superiore. 4. Ai soli fini dei trasferimenti e dei passaggi del personale docente ed educativo, la valutazione dell'anzianita' relativa ai servizi pre-ruolo ha luogo anche prima del completamento del periodo di prova.