(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 465)
                 Art. 465. (Art. 78 del Testo Unico) 
  Il Ministro per i trasporti puo' dispensare  dall'osservanza  delle
disposizioni contenute negli articoli dal 185 al 218, dal 231 al 235,
dal 250 al 251 e dal 260 al 318, del presente regolamento  quando  la
dispensa sia ritenuta necessaria per l'applicazione di dispositivi in
esperimento e per i veicoli appartenenti alle Forze armate.