(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 466)
                 Art. 466. (Art. 78 del Testo Unico) 
  I veicoli a motorie e quelli da essi trainati gia' in  circolazione
alla data di entrata in  vigore  del  presente  regolamento  e  tutti
quelli che saranno ammessi alla circolazione entro sei mesi dono tale
data  possono  essere  muniti  di  dispositivi   ed   organi   aventi
caratteristiche differenti da quelle di cui al regolamento stesso,  a
condizione che  detti  dispositivi  ed  organi  siano  conformi  alle
caratteristiche in precedenza stabilite ed  approvate  dal  Ministero
dei trasporti. Per i vetri di sicurezza  il  termine  e'  fissato  in
dodici mesi.