Art. 467. 
                       Trasferimenti d'ufficio 
 
  1. Si fa luogo al  trasferimento  d'ufficio  soltanto  in  caso  di
soppressione di posto o di cattedre ovvero per  accertata  situazione
di incompatibilita' di permanenza del personale nella scuola o  nella
sede. 
  2. In caso di soppressione di posto o di cattedra si  tiene  conto,
ai fini della scelta del personale da trasferire, ove piu' siano  gli
interessati, delle esigenze di famiglia e dell'anzianita' di servizio
di ruolo di cui alla tabella prevista dall'articolo 463. 
  3. Ai fini dei trasferimenti  d'ufficio  del  personale  direttivo,
docente ed educativo per soppressione di posto o di  cattedra,  nella
tabella di cui all'articolo 463 e' previsto un punteggio  particolare
per  il  servizio  di  ruolo   nella   scuola   di   titolarita'   e,
subordinatamente, nella sede. 
  4. Ai fini della scelta del personale  da  trasferire  in  caso  di
soppressione di posto o di cattedra, si  tiene  conto  di  tutti  gli
elementi previsti dalla tabella di valutazione. 
  5. I  trasferimenti  d'ufficio  per  soppressione  di  posto  o  di
cattedra sono disposti con precedenza  rispetto  ai  trasferimenti  a
domanda del personale proveniente da altro comune o, in mancanza,  da
altro distretto.