Art. 469. (Artt. 59, 73, 80 e 88 del Testo Unico) Nei casi in cui la legge dispone il ritiro immediato del documento di circolazione o della patente di guida, colui che accerta la contravvenzione, per consentire al contravventore di raggiungere col veicolo il luogo dallo stesso indicato, appone a tergo della quietanza per l'oblazione effettuata o della copia del sommario processo verbale di contravvenzione che rilascera' al contravventore medesimo, apposita annotazione.