Art. 47 Procedimento di contrattazione collettiva (Art. 51 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 18 del d.lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 4 del d.lgs n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 14, comma 1 del d.lgs n. 387 del 1998; Art. 44, comma 6 del d.lgs n. 80 del 1998) 1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono deliberati dai comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui e' richiesta una attivita' negoziale dell'ARAN. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni diverse dallo Stato sono sottoposti al Governo che, non oltre dieci giorni, puo' esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilita' con le linee di politica economica e finanziaria nazionale. 2. L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo svolgimento delle trattative. 3. Raggiunta l'ipotesi di accordo, l'ARAN acquisisce il parere favorevole del comitato di settore sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti che ne conseguono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate. Il comitato di settore esprime, con gli effetti di cui all'articolo 41, comma 1, il proprio parere entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, il parere e' espresso dal Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. 4. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, il giorno successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. La Corte dei conti certifica l'attendibilita' dei costi quantificati e la loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio, e puo' acquisire a tal fine elementi istruttori e valutazioni da tre esperti designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La designazione degli esperti, per la certificazione dei contratti collettivi delle amministrazioni delle regioni e degli enti locali, avviene previa intesa con la Conferenza Stato-regioni e con la Conferenza Stato-citta'. Gli esperti sono nominati prima che l'ipotesi di accordo sia trasmessa alla Corte dei conti. 5. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione viene comunicato dalla Corte all'ARAN. al comitato di settore e al Governo. Se la certificazione e' positiva, il Presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo. 6. Se la certificazione della Corte dei conti non e' positiva, l'ARAN, sentito il comitato di' settore o il Presidente del Consiglio dei ministri, assume le iniziative necessarie per adeguare la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione, ovvero, qualora non lo ritenga possibile, convoca le organizzazioni sindacali ai fini della riapertura delle trattative. Le iniziative assunte dall'ARAN in seguito alla valutazione espressa dalla Corte dei conti sono comunicate, in ogni caso, al Governo ed alla Corte dei conti, la quale riferisce al Parlamento sulla definitiva quantificazione dei costi contrattuali, sulla loro copertura finanziaria e sulla loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio. 7. In ogni caso, la procedura di certificazione deve concludersi entro quaranta giorni dall' ipotesi di accordo, decorsi i quali il Presidente dell'ARAN ha mandato di sottoscrivere definitivamente il contratto collettivo, salvo che non si renda necessaria la riapertura delle trattative ai sensi del comma precedente. 8. I contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 40, commi 2 e 3, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Nota all'art. 47: - Si trascrive il testo vigente dell'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio): "Art. 1-bis (Strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio). - 1. La impostazione delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio dello Stato e' ispirata al metodo della programmazione finanziaria. A tal fine il Governo presenta alle Camere: a) entro il 30 giugno il documento di programmazione economico-finanziaria, che viene, altresi', trasmesso alle regioni; b) entro il 30 settembre il disegno di legge di approvazione del bilancio annuale e del bilancio pluriennale a legislazione vigente, il disegno di legge finanziaria, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale programmatico che vengono, altresi', trasmessi alle regioni; c) entro il 15 novembre i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. 2. La Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, esprime il proprio parere sui documenti di cui alla lettera a) del comma 1, entro il 15 luglio, e di cui alla lettera b) del medesimo comma, entro il 15 ottobre, e lo comunica al Governo ed al Parlamento".