Art. 47 Istituto superiore di sanita' 1. All'Istituto superiore di sanita' e' estesa dal 1 gennaio 2003 la disciplina contenuta nell'articolo 1, comma 93, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sostituendosi il Ministro della salute al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nella effettuazione del concerto. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in 1.136.205 euro annui, si provvede, a decorrere dal 2003, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 47: - Si riporta di seguito il testo dell'art. 1, comma 93 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica": "93. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti eventualmente gli altri Ministri competenti, possono essere concessi in uso perpetuo e gratuito alle universita', con spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico delle stesse, gli immobili dello Stato liberi.".