ART. 47
                     (obblighi di informazione)

   1.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano
informano, ogni dodici mesi, il Ministro dell'ambiente e della tutela
del  territorio  circa  i  provvedimenti  adottati, i procedimenti di
valutazione  di impatto ambientale in corso e lo stato di definizione
delle cartografie e degli strumenti informativi.