Art. 47. Rilascio dell'autorizzazione 1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla fabbricazione di medicinali veterinari, il richiedente deve rispettare le seguenti condizioni: a) specificare i medicinali veterinari e le forme farmaceutiche che intende fabbricare o importare, nonche' il luogo della fabbricazione e dei controlli; b) disporre, per la loro fabbricazione o l'importazione, di locali, attrezzatura tecnica e possibilita' di controllo adeguati e sufficienti sia per la fabbricazione ed il controllo, sia per la conservazione dei medicinali nell'osservanza dell'articolo 28; c) disporre di almeno una persona qualificata ai sensi dell'articolo 54. 2. Il richiedente nella domanda di autorizzazione, deve fornire le necessarie informazioni per provare il rispetto delle condizioni di cui al comma 1.