Art. 47. 
                    Rilascio dell'autorizzazione 
  1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla  fabbricazione  di
medicinali veterinari, il richiedente  deve  rispettare  le  seguenti
condizioni: 
    a) specificare i medicinali veterinari e le  forme  farmaceutiche
che  intende  fabbricare  o  importare,  nonche'   il   luogo   della
fabbricazione e dei controlli; 
    b) disporre, per  la  loro  fabbricazione  o  l'importazione,  di
locali, attrezzatura tecnica e possibilita' di controllo  adeguati  e
sufficienti sia per la fabbricazione ed  il  controllo,  sia  per  la
conservazione dei medicinali nell'osservanza dell'articolo 28; 
    c)  disporre  di  almeno  una  persona   qualificata   ai   sensi
dell'articolo 54. 
  2. Il richiedente nella domanda di autorizzazione, deve fornire  le
necessarie informazioni per provare il rispetto delle  condizioni  di
cui al comma 1.