Art. 47.
              (Ulteriori modifiche al libro secondo del
                     codice di procedura civile)

1.   Al  codice  di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
 a) dopo l'articolo 360 e' inserito il seguente:
"Art.  360-bis.  -  (Inammissibilita'  del  ricorso). - Il ricorso e'
inammissibile:
1)  quando  il  provvedimento  impugnato  ha  deciso  le questioni di
diritto  in  modo  conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame
dei  motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento
della stessa;
2)  quando  e'  manifestamente  infondata  la  censura  relativa alla
violazione dei principi regolatori del giusto processo";
 b) il primo comma dell'articolo 376 e' sostituito dal seguente:
"Il  primo presidente, tranne quando ricorrono le condizioni previste
dall'articolo  374,  assegna  i  ricorsi  ad  apposita  sezione,  che
verifica  se  sussistono  i presupposti per la pronuncia in camera di
consiglio ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5). Se
la  sezione non definisce il giudizio, gli atti sono rimessi al primo
presidente, che procede all'assegnazione alle sezioni semplici";
 c) l'articolo 380-bis e' sostituito dal seguente:
"Art. 380-bis. - (Procedimento per la decisione sull'inammissibilita'
del ricorso e per la decisione in camera di consiglio). - Il relatore
della sezione di cui all'articolo 376, primo comma, primo periodo, se
appare  possibile  definire  il  giudizio ai sensi dell'articolo 375,
primo  comma,  numeri  1) e 5), deposita in cancelleria una relazione
con  la concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la
relativa pronuncia.
Il  presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte. Almeno venti
giorni  prima  della  data  stabilita per l'adunanza, il decreto e la
relazione  sono  comunicati  al  pubblico ministero e notificati agli
avvocati  delle parti, i quali hanno facolta' di presentare, il primo
conclusioni  scritte,  e  i  secondi memorie, non oltre cinque giorni
prima e di chiedere di essere sentiti, se compaiono.
Se  il  ricorso non e' dichiarato inammissibile, il relatore nominato
ai  sensi  dell'articolo  377,  primo  comma,  ultimo periodo, quando
appaiono  ricorrere  le  ipotesi  previste  dall'articolo  375, primo
comma,  numeri  2) e 3), deposita in cancelleria una relazione con la
concisa  esposizione  dei  motivi  in  base  ai  quali ritiene che il
ricorso  possa  essere  deciso in camera di consiglio e si applica il
secondo comma.
Se  ritiene  che non ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 375,
primo  comma,  numeri 2) e 3), la Corte rinvia la causa alla pubblica
udienza";
 d) l'articolo 366-bis e' abrogato;
 e) all'articolo 375 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, il numero 1) e' sostituito dal seguente:
"1)  dichiarare l'inammissibilita' del ricorso principale e di quello
incidentale  eventualmente  proposto,  anche  per mancanza dei motivi
previsti dall'articolo 360";
2) al primo comma, il numero 5) e' sostituito dal seguente:
"5)  accogliere  o  rigettare  il  ricorso  principale  e l'eventuale
ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza".
2.  All'ordinamento  giudiziario,  di cui al regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, dopo l'articolo 67 e' inserito il seguente:
"Art.  67-bis.  - (Criteri per la composizione della sezione prevista
dall'articolo 376 del codice di procedura civile). - 1. A comporre la
sezione  prevista  dall'articolo  376,  primo  comma,  del  codice di
procedura civile, sono chiamati, di regola, magistrati appartenenti a
tutte le sezioni".
 
          Note all'art. 47:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  376  del codice di
          procedura  civile,  cosi'  come  modificato  dalla presente
          legge:
             «Art.  376 (Assegnazione dei ricorsi alle sezioni). - Il
          primo  presidente,  tranne  quando  ricorrono le condizioni
          previste  dall'art.  374,  assegna  i  ricorsi  ad apposita
          sezione,  che  verifica  se sussistono i presupposti per la
          pronuncia  in  camera  di consiglio ai sensi dell'art. 375,
          primo comma, numeri 1) e 5). Se la sezione non definisce il
          giudizio,  gli  atti  sono rimessi al primo presidente, che
          procede all'assegnazione alle sezioni semplici.
             La  parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite
          un  ricorso assegnato a una sezione semplice, puo' proporre
          al  primo  presidente  istanza  di  rimessione alle sezioni
          unite,   fino   a   dieci   giorni  prima  dell'udienza  di
          discussione del ricorso.
             All'udienza  della  sezione semplice, la rimessione puo'
          essere   disposta   soltanto   su  richiesta  del  pubblico
          ministero  o d'ufficio, con ordinanza inserita nel processo
          verbale.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  375  del codice di
          procedura  civile,  cosi'  come  modificato  dalla presente
          legge:
             «Art.  375  (Pronuncia  in  camera  di  consiglio). - La
          Corte,   sia  a  sezioni  unite  che  a  sezione  semplice,
          pronuncia  con  ordinanza  in  camera  di  consiglio quando
          riconosce di dovere:
              1) dichiarare l'inammissibilita' del ricorso principale
          e  di  quello incidentale eventualmente proposto, anche per
          mancanza dei motivi previsti dall'art. 360;
              2)   ordinare   l'integrazione  del  contraddittorio  o
          disporre     che     sia    eseguita    la    notificazione
          dell'impugnazione  a  norma  dell'art.  332  ovvero che sia
          rinnovata;
              3)  provvedere in ordine all'estinzione del processo in
          ogni caso diverso dalla rinuncia;
              4)   pronunciare   sulle   istanze  di  regolamento  di
          competenza e di giurisdizione;
              5)  accogliere  o  rigettare  il  ricorso  principale e
          l'eventuale  ricorso incidentale per manifesta fondatezza o
          infondatezza.
             [La  Corte,  sia a sezioni unite che a sezione semplice,
          pronuncia sentenza in camera di consiglio quando il ricorso
          principale e quello incidentale eventualmente proposto sono
          manifestamente fondati e vanno, pertanto, accolti entrambi,
          o  quando  riconosce  di  dover  pronunciare  il rigetto di
          entrambi  per  mancanza dei motivi previsti nell'art. 360 o
          per  manifesta infondatezza degli stessi, nonche' quando un
          ricorso  va  accolto  per  essere  manifestamente fondato e
          l'altro  va  rigettato  per  mancanza  dei  motivi previsti
          nell'art. 360 o per manifesta infondatezza degli stessi];
             [La  Corte,  se  ritiene che non ricorrano le ipotesi di
          cui  al  primo  e  al  secondo  comma, rinvia la causa alla
          pubblica udienza].
             [Le  conclusioni  del  pubblico  ministero, almeno venti
          giorni   prima  dell'adunanza  della  Corte  in  camera  di
          consiglio,  sono  notificate agli avvocati delle parti, che
          hanno  facolta'  di  presentare memorie entro il termine di
          cui  all'art.  378  e  di essere sentiti, se compaiono, nei
          casi   previsti  al  primo  comma,  numeri  1),  4)  e  5),
          limitatamente al regolamento di giurisdizione, e al secondo
          comma].».