Art. 47 
 
  Verifica attraverso strutture tecniche della stazione appaltante 
 
    1. La stazione  appaltante  provvede  all'attivita'  di  verifica
della progettazione attraverso strutture e  personale  tecnico  della
propria amministrazione,  ovvero  attraverso  strutture  tecniche  di
altre amministrazioni di cui puo' avvalersi  ai  sensi  dell'articolo
33, comma 3, del codice. 
    2.  Le  strutture  di  cui  al  comma  1,  che  possono  svolgere
l'attivita' di verifica dei progetti, sono: 
    a) per lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, l'unita'
tecnica della stazione appaltante accreditata, ai sensi  della  norma
europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale  Organismo  di  ispezione  di
tipo B; 
    b) per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro: 
    1) l'unita' tecnica di cui alla lettera a); 
    2) gli uffici tecnici delle stesse  stazioni  appaltanti  ove  il
progetto sia stato redatto da progettisti esterni; 
    3) gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti, dotate di
un sistema interno di controllo di  qualita',  ove  il  progetto  sia
stato redatto da progettisti interni; 
    c) per lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro per  opere
puntuali e inferiore alla soglia di cui  all'articolo  28,  comma  1,
lettera c), del  codice,  per  opere  a  rete,  il  responsabile  del
procedimento, sempreche' non abbia svolto le funzioni di progettista,
ovvero gli uffici tecnici della stazione appaltante anche non  dotati
di un sistema interno di controllo di qualita'. 
    3. Per sistema interno di controllo di qualita', ai fini  di  cui
al comma 2, si intende: 
    a) per l'attivita' di verifica di progetti relativi a  lavori  di
importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1,
lettera c), del codice, un sistema coerente  con  i  requisiti  della
norma UNI EN ISO 9001; 
    b) per l'attivita' di verifica di progetti relativi a  lavori  di
importo inferiore alla  soglia  di  cui  all'articolo  28,  comma  1,
lettera  c),  del  codice,  un  sistema  di  controllo,  formalizzato
attraverso procedure operative e manuali d'uso. 
    4. Ferme restando le  competenze  del  Ministero  dello  sviluppo
economico in materia di vigilanza sugli organismi di  accreditamento,
le unita'  tecniche  delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
ordinamento autonomo, si  accreditano  tramite  il  Servizio  tecnico
centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici quali  organismi
di ispezione di tipo B ai  sensi  della  norma  europea  UNI  CEI  EN
ISO/IEC 17020; il Servizio  tecnico  centrale  provvede  altresi'  ad
accertare per le unita' tecniche delle amministrazioni  dello  Stato,
anche ad ordinamento autonomo, la coerenza  dei  sistemi  interni  di
controllo della qualita' con i requisiti delle norma UNI EN ISO 9001. 
    5. Per le  finalita'  di  cui  al  comma  4,  le  amministrazioni
aggiudicatrici possono avvalersi del Servizio  tecnico  centrale  del
Consiglio superiore dei lavori pubblici. Per gli stessi soggetti, che
non  si  avvalgono  del  Servizio  tecnico  centrale  del   Consiglio
superiore dei lavori  pubblici,  l'accreditamento  dell'Organismo  di
ispezione di tipo B e l'accertamento del sistema di controllo interno
di qualita', coerente con i requisiti della norma UNI  EN  ISO  9001,
sono rilasciati rispettivamente, da  enti  partecipanti  all'European
cooperation for accreditation (EA) e da Organismi  di  certificazione
accreditati  da  enti  partecipanti  all'European   cooperation   for
accreditation (EA). 
 
              Note all'art. 47 
              - Il  testo  dell'articolo  33,  comma  3,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              "3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i  soggetti  di
          cui all'articolo  32,  lettere  b),  c),  f),  non  possono
          affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle
          funzioni e delle attivita' di stazione appaltante di lavori
          pubblici.  Tuttavia   le   amministrazioni   aggiudicatrici
          possono affidare le  funzioni  di  stazione  appaltante  di
          lavori  pubblici  ai  servizi  integrati  infrastrutture  e
          trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali,  sulla
          base di  apposito  disciplinare  che  prevede  altresi'  il
          rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le  attivita'
          espletate, nonche' a centrali di committenza." 
              -  Il  testo  dell'articolo  28,  del  citato   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              <<Art.28. Importi delle soglie dei  contratti  pubblici
          di rilevanza comunitaria. 
              (artt. 7, 8, 56, 78 direttiva 2004/18;  regolamento  CE
          n. 1874/2004; regolamento CE n. 2083/2005) 
              1. Fatto salvo  quanto  previsto  per  gli  appalti  di
          forniture del Ministero della difesa dall'articolo 196, per
          i contratti pubblici di  rilevanza  comunitaria  il  valore
          stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto  (i.v.a.)
          e' pari o superiore alle soglie seguenti: 
              a) 125.000 euro, per gli appalti pubblici di  forniture
          e di servizi diversi da quelli di cui  alla  lettera  b.2),
          aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici  che  sono
          autorita' governative centrali indicate nell'allegato IV; 
              b) 193.000 euro; 
              b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi
          aggiudicati  da  stazioni  appaltanti  diverse  da   quelle
          indicate nell'allegato IV; 
              b.2) per gli appalti pubblici di  servizi,  aggiudicati
          da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto
          servizi della categoria 8 dell'allegato II  A,  servizi  di
          telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A,  le
          cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC
          7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B; 
              c) 4.845.000 euro per gli appalti di lavori pubblici  e
          per le concessioni di lavori pubblici.>>