Art. 47 Semplificazione della governance di Unioncamere 1. Il comma 6 dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 e' sostituito dal seguente: «6. Oltre ai rappresentanti delle camere di commercio, come individuati dallo Statuto, che fanno parte dell'organo amministrativo dell'Unioncamere il cui numero massimo di componenti e' calcolato con riferimento ai presidenti delle camere di commercio e in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 della legge 11 novembre 2011, n. 180, sono invitati permanenti alle riunioni dello stesso tre rappresentanti designati dal Ministro dello sviluppo economico e tre rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata.». 2. La disposizione di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.