Art. 47 
 
           Semplificazione della governance di Unioncamere 
 
  1. Il comma 6 dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010,  n.  23  e'
sostituito dal seguente: «6. Oltre ai rappresentanti delle camere  di
commercio,  come  individuati  dallo   Statuto,   che   fanno   parte
dell'organo amministrativo dell'Unioncamere il cui numero massimo  di
componenti e' calcolato con riferimento ai presidenti delle camere di
commercio e in conformita' alle disposizioni di cui  all'articolo  3,
commi 2 e 3 della legge 11  novembre  2011,  n.  180,  sono  invitati
permanenti alle riunioni dello stesso  tre  rappresentanti  designati
dal Ministro dello sviluppo economico e tre rappresentanti  designati
dalla Conferenza Unificata.». 
  2. La disposizione di cui al comma 1 non comporta oneri  aggiuntivi
a carico del bilancio dello Stato.