Art. 47. 
 
  Il produttore  ha  facolta'  di  apportare  alle  opere  utilizzate
nell'opera  cinematografica  le  modifiche  necessarie  per  il  loro
adattamento cinematografico. 
 
  L'accertamento delle necessita' o meno delle modifiche apportate  o
da apportarsi all'opera cinematografica, quando manchi l'accordo  tra
il produttore e uno o piu' degli autori menzionati  nell'articolo  44
della presente legge, e' fatta da un collegio di tecnici nominato dal
Ministro per la  cultura  popolare,  secondo  le  norme  fissate  dal
regolamento. 
 
  Gli accertamenti fatti da tale collegio hanno carattere definitivo.