Art. 47. L'azione della finanza per la rettifica o per l'accertamento ai fini delle imposte dirette ordinarie dei redditi conseguiti negli anni 1947 e seguenti si prescrive trascorsi i termini indicati nell'art. 4. In nessun caso, pero', detto termine di prescrizione potra' scadere prima del 31 dicembre 1951. Entro lo stesso termine si prescrive l'azione della finanza per la rettifica dei redditi compresi nelle dichiarazioni presentate a mente del primo comma dell'articolo 33.