(CCL operai dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie-art. 47)
                              Art. 47. 

 
                         LAVORO A DOMICILIO 

 
Par. 1. - DEFINIZIONE DEL LAVORANTE A DOMICILIO. 
  E'  da  considerarsi  lavorante  a  domicilio  chi,  nella  propria
abitazione o in locali non  appartenenti  al  datore  di  lavoro  ne'
sottoposti alla sua sorveglianza, esegue lavoro retribuito per  conto
di uno o piu' datori di lavoro, ricevendo  dagli  stessi  le  materie
prime e gli accessori. Inoltre, il lavorante a domicilio, per  essere
considerato tale, sara' impegnato a non eseguire, per conto proprio o
per conto di privati o di  committenti  non  propriamente  datori  di
lavoro, lavori che determinino  una  condizione  di  concorrenza  nei
confronti dei datori di lavoro, come non potra' assumere  o  comunque
valersi di personale salariato o in altra forma retribuito. 

 
Par. 2. - LIBRETTO PERSONALE DI CONTROLLO. 
  Tutti i lavoratori a domicilio dovranno essere muniti, a  cura  dei
rispettivi datori di lavoro, di uno speciale  libretto  personale  di
controllo o documento equipollente, a madre e figlia, su cui, a  cura
del datore di lavoro, dovranno essere annotati i seguenti dati: 

 
Parte 1ª Consegna del lavoro. 
    1) Data e ora dell'ordinazione; 
    2) qualita' e quantita' dei materiali consegnati al  lavorante  a
domicilio; 
    3) specificazione e quantita' del lavoro da eseguire; 
    4) misura della retribuzione; 
    5) ammontare delle eventuali anticipazioni; 
    6) giorno e ora entro cui il lavoro dovra' essere riconsegnato; 
    7) firme del datore di lavoro o di chi per esso e del lavoratore 
a domicilio 

 
Parte 2ª - Riconsegna del lavoro. 
    1) Giorno ed ora dell'avvenuta riconsegna del lavoro eseguito; 
    2) specie e quantita' del lavoro eseguito; 
    3) qualita' e quantita' dei  materiali  eventualmente  restituiti
dal lavorante a domicilio; 
    4) conteggio della retribuzione da corrispondere al  lavorante  a
domicilio; 
    5) indicazioni delle eventuali ritenute; 
    6) firme del datore di lavoro o di chi per esso e del lavorante a
domicilio. 

 
Par. 3. - RESPONSABILITA' DEL LAVORANTE A DOMICILIO. 
  Con la sottoscrizione della parte 1ª (consegna del  lavoro  di  cui
all'art. 2), il lavorante a domicilio assume nei confronti del datore
di lavoro, la responsabilita' di tutto il  materiale  che  riceve  in
consegna, nonche' quella per la  esatta  e  tempestiva  esecuzione  e
riconsegna del lavoro, in conformita' alle istruzioni ricevute. 

 
Par. 4. - RETRIBUZIONE. 
    a) I  lavoranti  a  domicilio  dovranno  godere  del  trattamento
economico  salariale,  previsto  dal   presente   contratto   e   dai
successivi,  per  gli  operai  interni,  ciascuno  in  ragione  della
categoria o della qualifica prevista dai contratti stessi; 
    b) il trattamento di cui sopra si concretera' in una  tariffa  di
cottimo pieno e costituita dai medesimi elementi  che  compongono  la
retribuzione degli operai interni e cioe': paga base, percentuale  di
maggiorazione per il lavoro a  cottimo,  indennita'  di  contingenza,
nella misura fissata per i lavoranti di eta' superiore a venti  anni,
eventuali terzi elementi e indennita' accessorie. 
  Indennita' di contingenza, eventuali terzi elementi  ed  indennita'
accessorie dovranno essere tradotti in quote  orarie  sulla  base  di
otto ore giornaliere; 
    c) base del  computo  per  la  determinazione  delle  tariffe  di
cottimo pieno di cui sopra sara' la  misurazione  tecnica  del  tempo
normalmente necessario ad  un  lavorante  di  normale  capacita'  per
eseguire l'operazione od il gruppo di operazioni ad esso richieste. 
  L'anzidetta   tariffa   di   cottimo   risultera'    cosi'    dalla
moltiplicazione delle quote orarie di cui al punto  b)  per  i  tempi
accertati nel modo dinanzi indicato; 
    d) tutti gli aggiornamenti determinati, in aumento o diminuzione,
dal variare della paga base, delle eventuali indennita' accessorie  e
della indennita' di contingenza, faranno luogo automaticamente e  con
la stessa decorrenza all'aggiornamento delle tariffe  di  cottimo  di
cui al capoverso c); 
    e) la compilazione e l'approvazione delle tariffe di  cottimo  ed
il loro aggiornamento, in esecuzione degli accordi di cui  sopra,  si
intendono devolute  alle  Associazioni  territoriali  dei  datori  di
lavoro e dei  prestatori  d'opera,  tenendo  presenti  i  particolari
caratteri delle varie produzioni. 

 
Par. 5. - MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE. 
    a) Ad ogni periodo di paga, oppure in coincidenza con le ferie  o
con  la  festivita'  natalizia,  sara'  corrisposta  al  lavorante  a
domicilio -  a  titolo  di  indennita'  sostitutiva  della  gratifica
natalizia, delle  ferie  annuali  e  delle  festivita'  nazionali  ed
infrasettimanali  -  una  maggiorazione   del   19%   da   computarsi
sull'ammontare complessivo della retribuzione globale  percepita  dal
lavorante stesso nel corso del periodo considerato. 
    b) con le stesse modalita' ed in coincidenza con le ferie annuali
oppure con la gratifica natalizia, sara' corrisposta al  lavorante  a
domicilio che presti la sua opera ad un solo  datore  di  lavoro  una
indennita'  sostitutiva,  dell'indennita'  di  licenziamento,   nella
misura del 2% dell'ammontare complessivo della  retribuzione  globale
percepita. 

 
Par. 6. - LAVORO NOTTURNO O FESTIVO. 
  I lavori consegnati al lavorante a domicilio la sera della  vigilia
di una  festivita'  e  da  riconsegnarsi  al  mattino  seguente  alla
festivita'  stessa,  nonche'  i  lavori  consegnati  la  sera  e   da
riconsegnarsi al  mattino  successivo  e  che  impegnino  l'attivita'
lavorativa del lavorante a domicilio anche nelle ore comprese tra  le
22 e le 6 o in giorno festivo, saranno retribuiti, limitatamente alle
ore per cui  si  rende  indispensabile  una  prestazione  in  periodi
notturni o festivi, con le corrispondenti maggiorazioni previste  per
i lavoranti interni. 

 
Par. 7. - PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE. 
  Il pagamento della retribuzione  sara'  effettuato  all'atto  della
riconsegna del lavoro o secondo le consuetudini in vigore  presso  le
singole aziende e non contrastanti con le norme del contratto per gli
operai interni. 

 
Par. 8. - FORNITURA MATERIALE. 
  Normalmente tutto il materiale, anche accessorio, necessario per le
lavorazioni richieste, deve essere fornito dal datore di lavoro. 
  E' tuttavia riconosciuta alle parti la facolta' di  concordare,  in
base  ai  prezzi  correnti,  la  misura  del  rimborso  spettante  al
lavorante per quella parte del materiale accessorio  che,  in  deroga
alle disposizioni di cui sopra, egli dovesse impiegare  senza  averlo
ricevuto dal datore di lavoro. 

 
Par. 9. - NORME GENERALI. 
  Per tutto quanto  non  e'  espressamente  disposto  nella  presente
regolamentazione del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge  e
quelle stabilite dal presente contratto per gli operai interni  della
categoria, in quanto compatibili con la specialita' del rapporto. 
  Si  richiamano  in  particolare  le  disposizioni   relative   alle
assicurazioni sociali ed alla assistenza di malattia.