Art. 47. Adeguamento della cauzione nel corso del decennio Se nel corso della gestione il valore dei beni che costituiscono la cauzione e' diminuito di almeno il dieci per cento o il carico complessivo della riscossione e' aumentato per causa permanente di almeno il dieci per cento il prefetto, con avviso notificato a cura del sindaco, invita l'esattore ad integrare la cauzione entro trenta giorni. Ai fini dell'integrazione della cauzione i titoli sono valutati, a norma del secondo comma dell'art. 40, in base al corso medio del semestre precedente la notificazione dell'avviso. Se l'esattore non provvede il prefetto ne pronuncia la decadenza, a meno che non ritenga di accordare un ulteriore termine non superiore a novanta giorni, nominando un sorvegliante. Se il carico complessivo della riscossione e' diminuito per causa permanente di almeno il dieci per cento la cauzione, su richiesta dell'esattore, e' proporzionalmente ridotta.