(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 47)
                              Art. 47. 
          Adeguamento della cauzione nel corso del decennio 

 
  Se nel corso della gestione il valore dei beni che costituiscono la
cauzione e' diminuito di almeno  il  dieci  per  cento  o  il  carico
complessivo della riscossione e' aumentato per  causa  permanente  di
almeno il dieci per cento il prefetto, con avviso notificato  a  cura
del sindaco, invita l'esattore ad integrare la cauzione entro  trenta
giorni. 
  Ai fini dell'integrazione della cauzione i titoli sono valutati,  a
norma del secondo comma dell'art. 40, in  base  al  corso  medio  del
semestre precedente la notificazione dell'avviso. 
  Se l'esattore non provvede il prefetto ne pronuncia la decadenza, a
meno che non ritenga di accordare un ulteriore termine non  superiore
a novanta giorni, nominando un sorvegliante. 
  Se il carico complessivo della riscossione e' diminuito  per  causa
permanente di almeno il dieci per cento  la  cauzione,  su  richiesta
dell'esattore, e' proporzionalmente ridotta.