Art. 47. 
         Redditi assimilati al reddito di lavoro dipendente 
 
Sono assimilati al reddito di lavoro dipendente: 
 
a)  i  compensi  percepiti,  entro  i  limiti  dei  salari   correnti
maggiorati del venti per cento, dai lavoratori soci delle cooperative
di  produzione  e  lavoro,  delle  cooperative  di   servizi,   delle
cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti  agricoli
e delle cooperative della piccola pesca; 
 
b) le indennita' e  i  compensi  percepiti  a  carico  di  terzi  dai
prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in  relazione  a
tale qualita', ad esclusione di quelli che per clausola  contrattuale
devono essere riversati al datore di lavoro, nonche'  di  quelli  che
per legge debbono essere riversati allo Stato; 
 
c) le indennita', i gettoni di presenza o altri compensi  corrisposti
dallo  Stato,  dalle  regioni,  dalle  province  e  dai  comuni   per
l'esercizio di pubbliche funzioni, ad esclusione di quelli  che,  per
legge, debbono essere versati allo Stato; 
 
d) le indennita' di cui all'art. 1 della legge 31  ottobre  1965,  n.
1261, percepite dai membri del Parlamento e le  indennita',  comunque
denominate, percepite per le cariche elettive e per  le  funzioni  di
cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione; 
 
e) le rendite vitalizie costituite ai sensi del primo comma dell'art.
1872 del codice civile e le altre rendite vitalizie a titolo oneroso; 
 
f)  gli  altri  assegni  periodici  comunque  denominati   alla   cui
produzione  non  concorrono  attualmente  ne'  capitale  ne'  lavoro,
compresi quelli indicati alle  lettere  g)  ed  h)  dell'art.  10  ed
esclusi quelli indicati alla lettera h) dell'art. 41. 
 
Per i redditi di cui alla lettera a) l'assimilazione al reddito di 
lavoro dipendente e' sottoposta alla condizione  che  la  cooperativa
sia iscritta nel registro  prefettizio  o  nello  schedario  generale
della  cooperazione,  che  nel  suo  statuto  siano  inderogabilmente
indicati i principi della mutualita' stabiliti dalla legge e che tali
principi siano effettivamente osservati. 
 
Per i redditi di cui alle lettere c), d), e) ed f) l'assimilazione 
al reddito di lavoro dipendente non comporta le  detrazioni  previste
dall'art. 16.