Art. 47.
                   (Poteri istruttori del giudice)

  Il   giudice   puo'   disporre  d'ufficio,  in  qualsiasi  momento,
l'ispezione  dell'immobile  e  l'ammissione  di  ogni mezzo di prova,
anche  fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del
giuramento  decisorio,  nonche'  la  richiesta  di  informazioni, sia
scritte  sia  orali,  alle  associazioni  di categoria indicate dalle
parti.