Art. 47. Approvazione degli atti Al termine dei suoi lavori, da concludersi entro sei mesi dalla data del bando di concorso, la commissione redige una relazione analitica in cui sono riportati i giudizi di ciascun commissario e quello complessivo della commissione sui singoli candidati, in base ai quali essa propone, previa votazione, i vincitori in numero non superiore ai posti messi a concorso e in ordine alfabetico. Alla relazione vanno uniti gli eventuali elaborati relativi alla prova didattica. Gli atti dei concorsi sono trasmessi al Consiglio universitario nazionale perche' esprima il proprio parere sulla regolarita' degli stessi. Gli atti del concorso sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Le relazioni delle commissioni giudicatrici sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. La commissione che non concluda i suoi lavori entro i termini prescritti e' tenuta a dare motivazione ufficiale delle cause del ritardo. In caso di ritardo il Ministro, sentito l'organo consultivo universitario nazionale, provvede alla sostituzione di uno o piu' componenti, ovvero dell'intera commissione. Resta ferma in ogni caso la responsabilita' amministrativa di coloro cui sia imputato il ritardo nella conclusione dei lavori, oltre l'esclusione da successive tornate concorsuali.