ART. 47.

  L'adozione  produce  i  suoi  effetti dalla data del decreto che la
pronuncia.
  Finche'  il  decreto  non  e'  emanato,  tanto  l'adottante  quanto
l'adottando possono revocare il loro consenso.
  Se  uno  dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima
della   emanazione   del  decreto,  si  puo'  procedere,  su  istanza
dell'altro   coniuge,   al   compimento   degli  atti  necessari  per
l'adozione.
  Se  l'adozione  e' ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento
della morte dell'adottante.